Articolo 701 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Garanzia giurisdizionale

Dispositivo

Note

(1) Si tratta della c.d. estradizione consensuale, che dà rilevanza alla volontà dell'estradando, ma solo sotto il profilo dello snellimento dei tempi, in quanto elide la fase di garanzia giurisdizionale. L'assenso, infatti, non impone l'accoglimento della richiesta, il quale resta subordinato alle condizioni di legge e la cui sussistenza viene verificata dal ministro.

(2) Tale consenso, inoltre, si ritiene irrevocabile, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate ex art. 205 bis disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 19756/2008

2Cass. pen. n. 47465/2003