Articolo 702 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Intervento dello stato richiedente

Dispositivo

Note

(1) Lo Stato che interviene diventa parte processuale e allo stesso deve essere notificato l'avviso di deposito presso la cancelleria della corte d'appello della requisitoria del procuratore generale della corte d'appello ex art. 703.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 14237/2017

2Cass. pen. n. 38849/2008