Articolo 735 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
Dispositivo
(1)1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo [735], comma 2.
Note
(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 9, della l. 9 agosto 1993, n. 328.