Articolo 737 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Indagini e sequestro a fini di confisca

Dispositivo

(1)1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli [723], [724] e [725].

2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo [724].

3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

3-bis. L'autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera.

4. [Comma soppresso dal D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149].

5. [Comma soppresso dal D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149].

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi; sulla richiesta decide l'autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro.

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 11, della l. 9 agosto 1993, n. 328.