Articolo 740 ter Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ordine di devoluzione
Dispositivo
(1)1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo [740].
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
Note
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5, della l. 3 agosto 2009, n. 116.