Articolo 742 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Dispositivo
1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.