Articolo 10 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Delitto comune dello straniero all'estero

Dispositivo

Note

(1) Per quanto riguarda nello specifico la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, il legislatore ha predisposto un'apposita disciplina contenuta agli articoli 180 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi), riguardante la disciplina del mercato finanziario.

(2) Lo Stato si considera danneggiato qualora sia stato leso un interesse pubblico o economico dello Stato oppure un interesse relativo alla pubblica amministrazione.

(3) La pena di morte è' stata soppressa prima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena,l'ha abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata con l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione è stata però operata con legge ordinaria, per cui, qualora venisse dichiarato lo stato di guerra, basterà una legge ordinaria per reintrodurla nelle leggi militari di guerra.

(4) A partire dal 2000, la dicitura «a danno di uno Stato estero» è stata sostituita con «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero», successivamente alla ratifica di convenzioni in materia di corruzione di pubblici ufficiali, avvenuta con l. 29 settembre 2000, n. 300.

(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b) dell L. 9 gennaio 2019 n. 3.

(6) La L. 21 febbraio 2024, n. 14 ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni".

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. pen. n. 38279/2024

2Cass. pen. n. 24808/2023

3Cass. pen. n. 6043/2021

4Cass. pen. n. 19762/2020

5Cass. pen. n. 45295/2017

6Cass. pen. n. 35633/2010

7Cass. pen. n. 2955/2006

8Cass. pen. n. 65/2006

9Cass. pen. n. 41333/2003

10Cass. pen. n. 38401/2002

11Cass. pen. n. 993/1999

12Cass. pen. n. 2128/1994

13Cass. pen. n. 377/1993

14Cass. pen. n. 4144/1993

15Cass. pen. n. 13988/1989