Articolo 9 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Delitto comune del cittadino all'estero

Dispositivo

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero (1) un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] (2) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [112], sempre che si trovi nel territorio dello Stato (3).

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa (4).

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero (5) o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p.p. [697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (6).

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli [320], [321], [346], [648] e [648] (7) (8).

Note

(1) Per quanto riguarda nello specifico la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, il legislatore ha predisposto un'apposita disciplina contenuta agli artt. 180 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi), riguardante la disciplina del mercato finanziario.

(2) E' stata soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd. principio di umanizzazione della pena, l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Tuttavia, anche rispetto a tali ipotesi, è stata abrogata con l'art. 1 della l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.

(3) La disposizione deroga al principio di territorialità. Il cittadino che commetta all'estero un reato per il quale sia prevista la sanzione indicata nella norma, risulta infatti assoggettato comunque alla legge penale italiana. Ciò è possibile però solo al ricorrere di una condizione: l'obiettiva di punibilità (v.44) della presenza del cittadino nel territorio dello Stato. In merito alla natura giuridica di tale condizione la dottrina è divisa. Alcuni ritengono sia una condizione di procedibilità, altri di punibilità. La giurisprudenza dal canto suo propende per la condizione di procedibilità in quanto l'interesse dello Stato a perseguire il reato è ravvisabile solo nei casi in cui il reo si sia soffermato per un tempo non breve in Italia.

(4) Il rapporto tra le tre diverse condizioni di procedibilità (v. Libro I, Titolo IV, Capo IV) è diversamente inteso. La dottrina dominante ritiene che, se dalla commissione del fatto è derivata un'offesa ad un interesse dello Stato o della collettività, debba intervenire il Ministro della giustizia. Se invece l'interesse leso è quello del singolo si dovrà ricorrere all'istanza o alla querela, a meno che il fatto non sia di per sé perseguibile d'ufficio. Altra parte della dottrina considera invece equivalenti richiesta e istanza, eccetto il caso in cui il reato è perseguibile a querela della persona offesa. In tale situazioni la querela dovrà essere accompagnata dalla richiesta del Ministro.

(5) A partire dal 2000, la dicitura «a danno di uno Stato estero» è stata sostituita con «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero», successivamente alla ratifica di convenzioni in materia di corruzione di pubblici ufficiali, avvenuta con l. 29 settembre 2000, n. 300.

(6) Non è pacifico se si debba, in tali casi, considerare requisito necessario il preventivo esperimento con esito negativo della procedura di estradizione (v.13). Parte della giurisprudenza è concorde, a patto che sempre l'estradabilità del cittadino sia riconosciuta da una convenzione internazionale in deroga al disposto dell'art. 26 Cost. Altri invece ritengono bastevole che l'estradizione non abbia trovato attuazione.

(7) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) dell L. 9 gennaio 2019 n. 3.

(8) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. pen. n. 13083/2025

In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, il limite minimo di pena richiesto dall'art. 9, comma primo, cod. pen., in quanto costituisce condizione di procedibilità, deve essere verificato - al pari della presenza del responsabile nel territorio dello Stato - al momento dell'esercizio dell'azione penale, essendo irrilevante il suo venir meno nel corso del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il computo, ai detti fini, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale dell'agevolazione mafiosa e della transnazionalità ascritte in contestazione, sebbene entrambe fossero state, invece, escluse dalla sentenza di primo grado). (Diff.: Sez. 2, n. 4934 del 1977, dep. 1978, Rv. 138785-01; Vedi: Sez. 3, n. 1458 del 1967, dep. 1968, Rv. 107124-01). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Reggio Calabria, 08/01/2024)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13083 del 21 gennaio 2025)

2Cass. pen. n. 19335/2023

In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 9 cod. pen., è condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell'imputato. (Rigetta, Corte Appello Venezia, 11/02/2022)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19335 del 13 gennaio 2023)

3Cass. pen. n. 5198/2020

Il reato di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all'art. 12, comma 6, L. 19 febbraio 2004, n. 40, commesso all'estero, si consuma nel luogo in cui si sottoscrive il contratto di maternità surrogata e col compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita del figlio, non avendo rilevanza penale, ai fini dell'applicazione della legge italiana, le condotte iniziali volte ad acquisire informazioni sulla fattibilità della pratica, anche se poste in essere in territorio italiano. In ogni caso, l'azione penale esercitata – nel caso di reato commesso interamente all'estero – non può essere utilmente proseguita se manca la richiesta del Ministro della Giustizia di cui all'art. 9, comma 2, c.p. Non vìola il principio di tassatività e legalità di cui all'art. 25 Cost. l'interpretazione adeguatrice della suddetta disposizione speciale volta a selezionare, facendo ricorso agli ordinari strumenti ermeneutici, le condotte ritenute di rilevanza penale, in quanto orientata ad aumentare la tipicità della medesima norma incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5198 del 28 ottobre 2020)

4Cass. pen. n. 58239/2018

In tema di estradizione, l'eventuale procedibilità nei confronti di cittadino italiano per reati comuni commessi all'estero non impedisce la consegna, atteso che la richiesta del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9, comma terzo, cod.pen., può essere formulata solo qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione, ovvero quest'ultima non sia stata concessa o accettata.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 58239 del 21 dicembre 2018)

5Cass. pen. n. 23304/2008

Ai fini della punibilità dei delitti comuni commessi dal cittadino in territorio estero, il requisito della presenza sul territorio dello Stato deve necessariamente sussistere al momento dell'esercizio dell'azione penale, a nulla rilevando che venga meno in un momento successivo.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23304 del 10 giugno 2008)

6Cass. pen. n. 38019/2004

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma terzo, c.p. è realizzata quando l'Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l'estradizione, trasmetta all'autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti e chieda di dare seguito alla procedura penale in Italia.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38019 del 12 maggio 2004)

7Cass. pen. n. 21251/2003

In tema di estradizione per l'estero, la condizione di reciprocità, prevista dall'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nel caso in cui il reato motivante la domanda d'estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, consente il rifiuto dell'estradizione se la legislazione della Parte richiesta non autorizza la «perseguibilità» di un reato dello stesso genere commesso fuori del suo territorio. Ne consegue che, facendo riferimento la norma alla sola punibilità, non rilevano le condizioni previste dal codice penale per la procedibilità dei reati commessi all'estero (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Germania per il reato di importazione di stupefacente commesso in Ecuador ed Olanda, non ritenendo rilevante che per tale reato in Italia l'art. 9 c.p. richiede, come condizione di reciprocità, la presenza del reo nel territorio).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21251 del 14 maggio 2003)

8Cass. pen. n. 19678/2003

La richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, c.p. e 342 c.p.p. - al pari del rifiuto di dar corso ad una rogatoria dall'estero o per l'estero e del decreto di estradizione - seppure connotata da una larga discrezionalità, riveste natura giuridica di atto amministrativo, sottoposto all'obbligo di motivazione e alla gerarchia delle fonti normative e perciò suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo per i tipici vizi di legittimità propri del procedimento amministrativo. Tale provvedimento infatti non può essere definito come atto politico, in quanto non inerisce all'esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato né concerne la formulazione in via generale e al massimo livello dell'indirizzo politico e programmatico del Governo, conseguendo invece essa ad una scelta vincolata al perseguimento dei fini determinati di politica criminale e connotata altresì dal requisito dell'irretrattabilità. Ne consegue che l'esercizio del potere di firma di tale provvedimento può essere delegato dal Ministro della giustizia al dirigente dell'articolazione ministeriale competente in materia - direttore generale o capo dipartimento - secondo le specifiche direttive dell'organo di vertice politico (ad es. quella di informare il Ministro della natura e del contenuto del singolo atto).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19678 del 28 aprile 2003)

9Cass. pen. n. 3624/1995

L'iscrizione nei registri dello stato civile, quale cittadino italiano, in forza dell'art. 5 comma primo legge 21 aprile 1983 n. 123, ha efficacia meramente dichiarativa: dell'essersi cioè realizzata la fattispecie complessa, prevista dalla legge per l'acquisto, in forza di essa soltanto, della cittadinanza. Ove in sede penale si accerti che taluno si sia falsamente attribuita la qualità di figlio di madre o di padre italiano, ben può il giudice penale rilevarlo - per negare a costui la cittadinanza italiana, così fraudolentemente e solo apparentemente conseguita - nell'esercizio del potere-dovere posto dall'art. 2 comma primo c.p.p., il quale fissa la regola dell'autonoma cognizione del giudice penale per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale, salva l'eventuale sospensione del processo a norma dell'art. 3 c.p.p. Ne consegue che, accertata la falsa attribuzione della cittadinanza italiana, per il caso di delitto comune commesso all'estero, non può farsi applicazione dell'art. 9 bensì, se ne ricorrono le condizioni, del successivo art. 10 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3624 del 4 aprile 1995)

10Cass. pen. n. 1179/1995

Qualora, a seguito di richiesta del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 9 c.p., si sia proceduto contro un soggetto per il delitto di cui all'art. 590 c.p. commesso in territorio estero e vi sia stata condannata del predetto a pena pecuniaria, è da escludere che sia venuta meno la condizione di punibilità prevista dall'art. 9 citato, rappresentata dall'irrogazione della pena detentiva; in quanto la pena restrittiva della libertà personale, dalla legge considerata per rendere perseguibile il delitto comune commesso dal cittadino all'estero, è quella astrattamente stabilita dal codice e non quella in concreto comminata. Pertanto, in caso di sanzioni alternative, la procedibilità dell'azione non può essere compromessa dall'avvenuta inflizione della sola pena pecuniaria.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1179 del 7 febbraio 1995)

11Cass. pen. n. 1837/1994

La condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ex art. 9, secondo comma, c.p., non può ritenersi integrata nel caso in cui la richiesta non sia stata sottoscritta personalmente dal ministro bensì da un funzionario del suo dicastero, senza neppure il rilascio di una specifica delega. Tale soluzione è imposta sia dal tenore dell'art. 342 c.p.p., che espressamente richiede la sottoscrizione dell'autorità competente, sia dal carattere di discrezionalità politica dell'atto, la cui adozione non può, pertanto, che essere riservata all'organo politicamente responsabile indicato dalla legge o, al più, delegata ad altro soggetto politico quale un sottosegretario di Stato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1837 del 23 maggio 1994)

12Cass. pen. n. 5364/1993

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 9 c.p. (delitto comune del cittadino all'estero) si realizza con la richiesta del Ministro di grazia e giustizia: quest'ultimo, però, è preso in considerazione non già come persona, ma quale organo politico rappresentante del governo nella specifica materia. Sicché, non trattandosi di reati di natura politica o comunque aventi riferimento alla suprema direzione della cosa pubblica, la richiesta può essere effettuata, su delega, da altro organo della stessa amministrazione della giustizia. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata dedotta la violazione dell'art. 9 c.p. per esser stata la richiesta avanzata dal direttore generale degli affari penali del Ministero e non già dal Ministro di grazia e giustizia).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5364 del 27 maggio 1993)

13Cass. pen. n. 10743/1991

La condizione della presenza nel territorio dello Stato posta, ai fini della punibilità dei delitti comuni del cittadino all'estero, dal primo comma dell'art. 9 del codice penale, è, a maggior ragione richiesta anche per i delitti previsti dal secondo comma che rispetto a quelli previsti dal primo comma sono di minor gravità, con la conseguenza che il termine per la richiesta di procedimento è quello di tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato e non già quello di tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10743 del 25 ottobre 1991)

14Cass. pen. n. 6698/1991

La presenza del cittadino nel territorio dello Stato, nel caso di delitto comune commesso dal medesimo cittadino all'estero è condizione di procedibilità e non di punibilità. La carenza dei requisiti obiettivi, siano essi sostanziali o processuali (tra questi ultimi, appunto, le condizioni di procedibilità) atti a legittimare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, si traduce in infondatezza dell'azione la quale trova la sua naturale ed esclusiva sanzione non nella nullità formale dei singoli atti del procedimento già compiuti, ma nel rigetto, da parte del giudice della presenza punitiva che, mediante l'azione, il pubblico ministero ha inteso far valere, con l'unica differenza che, ove difettino i requisiti sostanziali, il rigetto sarà definitivo, mentre ove difettino quelli processuali l'azione penale potrà eventualmente essere riproposta.–La sussistenza o meno della condizione di procedibilità richiesta dalla legge penale quale quella della presenza del cittadino nel territorio dello Stato in caso di delitto comune commesso all'estero, va valutata non in riferimento al momento in cui viene iniziata l'azione penale, ma con riferimento al momento della definizione del giudizio di merito, di primo o anche di secondo grado. È pertanto necessario e sufficiente che i presupposti sui quali la condizione si fonda sussistano in quel momento, a nulla rilevando la loro originaria carenza, una volta che quest'ultima non sia stata rilevata all'atto della definizione giurisdizionale di alcune delle fasi processuali, tanto da consentire la prosecuzione del procedimento. (Fattispecie di ritenuta illegittimità della declaratoria di improcedibilità originaria dell'azione penale, pronunciata dal giudice d'appello, pur apparendo dagli atti che la condizione della presenza del cittadino, imputato di reato comune commesso all'estero, si era comunque verificata anteriormente alla sentenza di primo grado).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6698 del 13 giugno 1991)

15Cass. pen. n. 9093/1990

Al fine dell'applicabilità della legge penale italiana nel caso di delitto comune del cittadino italiano all'estero è necessaria la condizione della presenza del colpevole nel territorio dello Stato italiano sia nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 9 c.p., sia, pur se non espressamente enunciata, in quelle configurate nel secondo comma dello stesso articolo.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9093 del 22 giugno 1990)