Articolo 22 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Ergastolo
Dispositivo
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29], [32], [32], [32], [32], [36].
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1) (2) (3).
Note
(1) Quando emette la condanna, il giudice, ai sensi e non oltre i limiti dettati dall'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sostituire la pena della reclusione con: semidetenzione, libertà controllata o multa. Quando la condanna viene eseguita, al contrario, potranno trovare applicazione le misure alternative alla detenzione, ossia l'affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata.
(2) La possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'esterno, in caso di delitti particolarmente gravi, viene concessa solo nel caso in cui si possa escludere che il lavoro stesso consenta al detenuto di collegarsi in qualsiasi modo con esponenti della criminalità organizzata o eversiva (si veda la l. 26 luglio 1975, n. 354, all'art. 4 bis introdotto con d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata -, convertito in legge 12 luglio 1991).
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n.68, si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale articolo "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. pen. n. 36894/2024
In tema di esecuzione, nel caso di unificazione ex art. 72 cod. pen. di una o più pene dell'ergastolo e di una o più pene detentive temporanee nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno, il "dies a quo" da cui far decorrere l'inizio dell'esecuzione è quello in cui, per la prima volta, il condannato è stato privato della libertà per uno dei titoli confluiti nel cumulo, indipendentemente dalla natura perpetua o temporanea della pena irrogata, purché riferibile ad un fatto di reato commesso prima dell'inizio della detenzione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36894 del 14 giugno 2024)
2Cass. pen. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285, cod. pen. nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311, cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26628 del 24 aprile 2024)
3Cass. pen. n. 28908/2024
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251 è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28908 del 12 aprile 2024)
4Cass. pen. n. 28579/2022
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28579 del 17 marzo 2022)
5Cass. pen. n. 40270/2018
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacché la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40270 del 27 giugno 2018)
6Cass. pen. n. 7428/2017
Il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7428 del 17 gennaio 2017)
7Cass. pen. n. 34199/2016
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34199 del 12 aprile 2016)
8Cass. pen. n. 34111/2015
La pena dell'ergastolo applicata all'imputato infraventicinquenne che abbia commesso il delitto in età maggiore degli anni diciotto non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione in pena temporanea, in quanto trattasi di sanzione legittimamente irrogabile a tutti i soggetti maggiorenni anche dopo le modifiche apportate dalla legge 11 agosto 2014 n. 117 all'art. 24, comma primo D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272, le quali incidono esclusivamente sulla fase dell'esecuzione della pena.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34111 del 4 agosto 2015)
9Cass. pen. n. 39531/2007
L'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per volontà del legislatore, « in toto» ovvero convertibile in pena di altra specie.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39531 del 25 ottobre 2007)
10Cass. pen. n. 16400/2007
L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16400 del 23 aprile 2007)
11Cass. pen. n. 2128/2000
La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2128 del 16 giugno 2000)
12Cass. pen. n. 536/1993
Il condono è incompatibile con l'ergastolo che non può essere considerato una pena temporanea neanche sotto il limitato profilo dell'accesso alla liberazione condizionale o a misure alternative alla detenzione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 536 del 8 marzo 1993)