Articolo 23 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Reclusione

Dispositivo

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64], [66], [78], [136].

Il condannato alla reclusione (1), che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto (2).

[Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.] (3)

Note

(1) Quando emette la condanna, il giudice, ai sensi e non oltre i limiti dettati dall'art. 54 della legge 24 novembre 1981,n. 689 può sostituire la pena della reclusione con: semidetenzione, libertà controllata o multa. Quando la condanna viene eseguita, al contrario, potranno trovare applicazione le misure alternative alla detenzione, ossia l'affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata.

(2) La possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'esterno, in caso di delitti particolarmente gravi, viene concessa solo nel caso in cui si possa escludere che il lavoro stesso consenta al detenuto di collegarsi in qualsiasi modo con esponenti della criminalità organizzata o eversiva (si veda la l. 26 luglio 1975, n. 354, all'art. 4 bis introdotto con d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata -, convertito in legge 12 luglio 1991).

(3) Comma implicitamente abrogato dall'art. 1 della L.25/11/1962, n. 1634 che ha abrogato i commi di riferimento.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 37438/2024

La pena è considerata illegale soltanto se eccede i limiti edittali generali previsti dagli articoli 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a prescindere dal fatto che i passaggi intermedi nella sua determinazione siano avvenuti in violazione di legge.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37438 del 9 ottobre 2024)

2Cass. pen. n. 40601/2024

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuente per un rito speciale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40601 del 3 ottobre 2024)

3Cass. pen. n. 15438/2024

In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15438 del 7 febbraio 2024)

4Cass. pen. n. 27674/2016

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale.(Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 27674 del 6 luglio 2016)

5Cass. pen. n. 24864/2009

Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24864 del 16 giugno 2009)

6Cass. pen. n. 487/1997

Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dell'art. 23, comma primo, c.p., è assoluto e, per ciò, irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi. Né il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 487 del 24 gennaio 1997)

7Cass. pen. n. 5531/1996

Agli effetti dell'applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell'ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall'art. 56, comma secondo, c.p., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall'art. 23, comma primo, stesso codice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5531 del 4 dicembre 1996)

8Cass. pen. n. 2119/1996

In caso di contestazione dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, al fine di stabilire il termine massimo di custodia cautelare, la pena massima secondo la regola generale dettata dall'art. 23 c.p., va individuata in ventiquattro anni di reclusione.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2119 del 20 settembre 1996)

9Cass. pen. n. 8301/1996

In sede di patteggiamento non è in ogni caso possibile quantificare la pena detentiva della reclusione in misura inferiore al minimo di 15 giorni fissato dall'art. 23 c.p. indipendentemente dalla circostanza che, per effetto della successiva sostituzione, si pervenga ad una misura della multa in sè non illegale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8301 del 5 settembre 1996)

10Cass. pen. n. 5419/1995

In tema di reato continuato, l'art. 81 c.p., mentre pone un duplice sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione più grave) nonché, nel rispetto del principio del favor rei, il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, nulla dice in ordine al minimo, che deve ritenersi perciò applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva, purché il giudice del merito assolva il duplice obbligo di carattere generale: di non richiedere nel minimo di quindici giorni di reclusione, sancito dall'art. 23 c.p., la pena inflitta a titolo di continuazione; di motivare ai sensi dell'art. 132 c.p., oltre che in ordine alla determinazione della pena base, in relazione all'aumento per la continuazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5419 del 11 maggio 1995)

11Cass. pen. n. 9442/1993

Il limite minimo di quindici giorni previsto dalla legge per la reclusione (art. 23 c.p.) non è suscettibile di riduzione sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi consistenti anch'essi in un aumento o in una diminuzione della pena. Infatti la portata dell'art. 132 cpv. c.p., secondo cui, nell'aumento o nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione di quindici giorni non può essere vulnerato dalla diminuzione delle attenuanti o diminuenti eventualmente concesse, mentre deve essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi, della ritenuta continuazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9442 del 19 ottobre 1993)

12Cass. pen. n. 9140/1993

Anche in tema di patteggiamento, il limite di giorni quindici di reclusione stabilito per la pena detentiva concernente i delitti (art. 23 c.p.) è irriducibile, sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto, sia ai fini dei calcoli intermedi.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9140 del 7 ottobre 1993)