Articolo 23 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Reclusione

Dispositivo

Note

(1) Quando emette la condanna, il giudice, ai sensi e non oltre i limiti dettati dall'art. 54 della legge 24 novembre 1981,n. 689 può sostituire la pena della reclusione con: semidetenzione, libertà controllata o multa. Quando la condanna viene eseguita, al contrario, potranno trovare applicazione le misure alternative alla detenzione, ossia l'affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata.

(2) La possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'esterno, in caso di delitti particolarmente gravi, viene concessa solo nel caso in cui si possa escludere che il lavoro stesso consenta al detenuto di collegarsi in qualsiasi modo con esponenti della criminalità organizzata o eversiva (si veda la l. 26 luglio 1975, n. 354, all'art. 4 bis introdotto con d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata -, convertito in legge 12 luglio 1991).

(3) Comma implicitamente abrogato dall'art. 1 della L.25/11/1962, n. 1634 che ha abrogato i commi di riferimento.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 37438/2024

2Cass. pen. n. 40601/2024

3Cass. pen. n. 15438/2024

4Cass. pen. n. 27674/2016

5Cass. pen. n. 24864/2009

6Cass. pen. n. 487/1997

7Cass. pen. n. 5531/1996

8Cass. pen. n. 2119/1996

9Cass. pen. n. 8301/1996

10Cass. pen. n. 5419/1995

11Cass. pen. n. 9442/1993

12Cass. pen. n. 9140/1993