Articolo 25 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Arresto

Dispositivo

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali (1), con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64], [66], [78], [136].

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento (1), avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Note

(1) L'art. 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha abrogato quella parte del testo originario che si riferiva alle "sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione", in quanto, secondo la normativa in materia di ordinamento penitenziario, le sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali e non altrove.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 9184/1975

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., è manifestamente infondata, posto che la violazione dell'art. 3 Cost. può ravvisarsi soltanto quando, in difetto di una giustificazione del precetto ragionevole e desumibile da esigenze obiettive, la norma determina non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio, e che siffatte situazioni non si possono verificare qualora il legislatore stabilisca minimi edittali delle pene al di sotto dei quali, nei confronti di tutti, è vietato di scendere da parte del giudice, ancorché concorrano eventuali circostanze attenuanti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9184 del 28 novembre 1975)