Articolo 24 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Multa

Dispositivo

Note

(1) L'espressione "delitto determinato da motivi di lucro" rimanda a tutti quei casi in cui i il fine opera come elemento materiale del reato oppure come motivo unico della fattispecie criminosa (dolo specifico). Si prendono poi in considerazione anche i casi in cui il motivo di lucro non è unico, ma comunque determinante, seppure non preso in considerazione in modo specifico dalla norma. Un esempio di delitto determinato da motivi di lucro è ravvisabile nel caso in cui un soggetto abbia commesso eutanasia (si ricordi che tale fattispecie integra nel nostro ordinamento il reato di omicidio del consenziente (v.579) per motivi non soltanto umanitari ma anche di lucro. La conseguenza sarà che il giudice potrà aggiungere alla pena detentiva anche la multa.

(2) I limiti edittali della multa hanno assunto una diversa configurazione per opera dell'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza erano fissati in misura non inferiore a lire duemila nel minimo e non superiore a lire due milioni nel massimo. I limiti attualmente previsti per la sanzione della multa sono stati però modificati dall'articolo 3, comma 60 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

(3) La formulazione originaria del codice presentava un comma ulteriore, il quale prevedeva che «quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice, ha facoltà di aumentarla fino al triplo». Tale disposizione è stata abrogata attraverso l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La norma ha quindi introdotto nel codice penale l'articolo133 bis, comma 2, cui si rimanda per quanto attiene alla facoltà del giudice di aumentare l'ammontare della pena pecuniaria.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 15511/2019

2Cass. pen. n. 6025/2016

3Cass. pen. n. 7453/2013

4Cass. pen. n. 25588/2013

5Cass. pen. n. 47449/2004

6Cass. pen. n. 4718/1999

7Cass. pen. n. 2678/1999

8Cass. pen. n. 7505/1994