Articolo 49 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Dispositivo
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato (1).
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione (2) o per la inesistenza dell'oggetto di essa (3), è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso (4).
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza (5).
Note
(1) Tale comma si riferisce al c.d.reato putativo,ovvero al caso in cui il reato esiste solo nella mente dell'agente, ma non nella realtà dei fatti. Il soggetto, infatti, crede di commettere un fatto penalmente illecito che però non è considerato tale dall'ordinamento. Sulla base, quindi, del principio di legalità (v.1), tale "reato" non può considerarsi tale. All'interno poi delgenusdel reato putativo si distingue trareato putativo per errore di diritto(determinato da errore sulla rappresentazione di una norma: ad esempio un soggetto è convinto di aver commesso un reato, ma la norma penale che lo prevedeva è stata da tempo abrogata),reato putativo per errore di fatto(quando difetta un elemento materiale per inquadrare il fatto in una reale fattispecie criminosa: ad esempio un soggetto ritiene di aver commesso un furto, invece si tratta di una cosa propria),reato putativo per errore sulle scriminanti(è presente una causa di giustificazione scriminante che però il soggetto non si rappresenta come esistente)
(2) Si tratta qui direato impossibile. L'impossibilità è data dall'inidoneità assoluta dell'azione posta in essere (si pensi al caso in cui un soggetto spara con una pistola di scarso potenziale verso un altro, che si trova su di una collina a 2 km di distanza, vi è reato impossibile per inidoneità dell'azione) oppure dall'inesistenza dell'oggetto che l'azione doveva ledere o porre in pericolo (è il caso del terrorista che spara verso le finestre di una vecchia caserma abbandonata ritenendo che all'interno vi siano dei militari i quali però non vi sono più da tempo).Per quanto attiene specificatamene all'inidoneità, la dottrina ha elaborato due teorie differenti. Tradizionalmente è stato ritenuto il reato impossibile per inidoneità dell'azione come untentativo inidoneo. Quindi, di fronte ad una determinata condotta che non ha prodotto l'evento lesivo o pericoloso sarebbe necessario valutare l'idoneità dell'azione in concreto e con giudizio ex ante, cioè ponendosi idealmente nella situazione che l'agente si è rappresentata prima dell'azione, se non ogni volta che l'azione non si realizza, valutando ex post, si giungerebbe ad affermare l'inidoneità. Sarà reato impossibile, se tale idoneità non sussiste, viceversa, si avrà reato tentato (delitto tentato: art. 56). Una dottrina più recente, invece, rivendica l'autonomia del reato impossibile rispetto al tentativo inidoneo, in applicazione del c.d.principio di offensività, per cui il reato deve effettivamente ledere o mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma. Quindi, si avrà un tentativo inidoneo e non punibile (art. 56) se un soggetto compie singoli atti concretamente non idonei a produrre l'evento,se, invece, l'agente pone in essere l'intera condotta, ma questa è inidonea ad offendere il bene, si avrà reato impossibile.
(3) Anche per quanto riguarda l'altra ipotesi di reato impossibile, ovvero l'inesistenza dell'oggettoda offendere o mettere in pericolo, la valutazione deve essere fattain concretoedex ante, al fine di garantire l'assolutezza della sessa inesistenza, in quanto solo se il reato non si consuma per un'inesistenza assoluta dell'oggetto, si avrà reato impossibile. Se invece si tratta di inesistenza relativa, perché occasionale o temporanea, si avrà tentativo punibile (art. 56).
(4) Per chiarire si pensi al soggetto che spara con una pistola di scarso potenziale verso un altro che si trova a 2 km di distanza. Certo è reato impossibile, tuttavia dovrà rispondere di detenzione e porto abusivo d'arma e di esplosioni pericolose (art. 703).
(5) Il reato impossibile, pur non configurando un illecito penale, non esclude la possibilità che all'agente venga applicata unamisura di sicurezza. Si rimanda alle disposizioni dell'art. 229 del c.p., n. 2.
Massime giurisprudenziali (44)
1Cass. pen. n. 16012/2025
Il reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente ricorre anche quando la falsità riguarda dati formali e necessari dell'attestazione, quali il luogo e il tempo di formazione dell'atto e la presenza delle parti dinanzi al pubblico ufficiale, sebbene tali dati siano diversi dai contenuti funzionali dell'atto stesso.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16012 del 28 febbraio 2025)
2Cass. pen. n. 12361/2024
Ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen., la falsificazione di un atto deve risultare evidente al punto da impedire la stessa eventualità di inganno alla pubblica fede, essendo riconoscibile ictu oculi da chiunque e non solo da soggetti qualificati (Cass. n. XXX). Il possesso di un documento di identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12361 del 11 dicembre 2024)
3Cass. pen. n. 45852/2023
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", nel caso in cui l'azione criminosa non deriva soltanto dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato".(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45852 del 15 settembre 2023)
4Cass. pen. n. 36184/2022
Il c.d. "falso innocuo" è configurabile nelle sole ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico, che qui interessa) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36184 del 5 maggio 2022)
5Cass. pen. n. 1702/2021
Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1702 del 26 ottobre 2021)
6Cass. pen. n. 30539/2021
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30539 del 13 maggio 2021)
7Cass. pen. n. 37369/2020
Integra il delitto di ricettazione la ricezione di una chiavetta utilizzabile per l'accesso "online" su conto corrente (c.d. "token") provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37369 del 12 novembre 2020)
8Cass. pen. n. 5896/2020
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5896 del 29 ottobre 2020)
9Cass. pen. n. 12204/2020
In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall'agente infiltrato che abbia determinato l'indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l'azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l'attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12204 del 4 febbraio 2020)
10Cass. pen. n. 32414/2019
In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32414 del 19 luglio 2019)
11Cass. pen. n. 20815/2018
In tema di falso ideologico, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione ove la contestata falsità dell'attestazione non emerga dal documento stesso in cui questa è trasfusa, ma "ab extra", per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti, in quanto il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio "ex ante", in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20815 del 10 maggio 2018)
12Cass. pen. n. 9254/2015
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9254 del 3 marzo 2015)
13Cass. pen. n. 8026/2014
In tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale. (Fattispecie nella quale è stato affermata la sussistenza del reato di tentata rapina, benché risultasse non determinato l'importo della somma che doveva essere sottratta).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8026 del 20 febbraio 2014)
14Cass. pen. n. 39216/2013
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato". (Fattispecie relativa a condotta di concorso esterno in associazione di tipo mafioso consistita nell'attività di interlocuzione con l'"infiltrato" per conto della cosca criminale al fine di "assicurare la pace sociale" alle imprese aggiudicatarie dei lavori per i treni ad alta velocità).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39216 del 23 settembre 2013)
15Cass. pen. n. 34489/2013
In tema di corruzione, è prospettabile l'ipotesi di cui all'art. 49 comma secondo, cod. pen. solo quando la promessa da parte del pubblico agente, accettata dal privato, si riferisca ad un atto o ad un comportamento che appaia, in base ad un giudizio "ex ante", in modo assoluto impossibile si verifichi.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34489 del 8 agosto 2013)
16Cass. pen. n. 5687/2013
In tema di falso ideologico è configurabile il reato impossibile di cui al comma secondo dell'art. 49 c.p., a condizione che la difformità dell'atto dal vero non risulti riconoscibile "ictu oculi", ovvero in base alla mera disamina dello stesso.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5687 del 5 febbraio 2013)
17Cass. pen. n. 37016/2011
Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, nel caso in cui la carta di credito clonata venga "bloccata" dal titolare, essendo sufficiente, per l'integrazione del reato, il semplice possesso della carta clonata a prescindere dall'utilizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli richiamati.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37016 del 14 ottobre 2011)
18Cass. pen. n. 44789/2010
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44789 del 30 novembre 2010)
19Cass. pen. n. 35914/2010
In tema di delitti contro la libertà individuale, l'inidoneità, ex art. 49 c.p., della minaccia ad offendere la libertà morale del destinatario, richiede l'oggettiva irriconoscibilità del male ingiusto, mentre non è sufficiente l'improbabilità che il male si verifichi in futuro desunta da un giudizio dell'offeso sul passato, giacché essa non garantisce alcuna certezza e, quindi, non esclude l'offensività attuale della minaccia.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35914 del 6 ottobre 2010)
20Cass. pen. n. 36699/2008
La circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sé a rendere la stessa inidonea ed inadeguata ai fini del secondo comma dell'art. 49 c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36699 del 24 settembre 2008)
21Cass. pen. n. 28605/2008
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 28605 del 10 luglio 2008)
22Cass. pen. n. 16474/2008
Reato impossibile per inidoneità dell'azione si ha soltanto quando la condotta, per la sua natura in sè considerata, risulti inidonea secondo una valutazione « ex ante» a cagionare l'evento e non quando tale inidoneità sia determinata dall'incidenza di un fattore esterno, quale deve essere considerata l'attività prestata dall'agente provocatore che acquista della sostanza stupefacente da colui che ne abbia la disponibilità.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16474 del 22 aprile 2008)
23Cass. pen. n. 22722/2007
L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 22722 del 11 giugno 2007)
24Cass. pen. n. 21797/2007
Non ricorre la figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione quando il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari, palese ed evidente, sia facilmente percepibile dal consumatore.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21797 del 5 giugno 2007)
25Cass. pen. n. 7630/2004
L'inidoneità degli atti, valida per l'integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità in quanto casualmente atta a conseguire il risultato progettato e prescinde dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell'evento. Mentre, per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. (Nel caso esaminato dalla Corte si è ritenuto che solo il casuale intervento preventivo dei Carabinieri aveva impedito al ricorrente di ricevere un bene rubato, sicché doveva comunque configurarsi il tentativo nel delitto di ricettazione).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7630 del 23 febbraio 2004)
26Cass. pen. n. 11185/1998
Non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 c.p., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sè, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 c.p. e 2719 c.c..(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11185 del 26 ottobre 1998)
27Cass. pen. n. 11890/1997
Può parlarsi di reato impossibile solo quando l'evento risulta impossibile in ragione della inidoneità dell'azione o della inesistenza dell'oggetto mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l'evento, non potrà parlarsi di una sua “impossibilità” in senso tecnico e di conseguenza invocare la impunità. È perciò del tutto irrilevante che le violenze o le minacce esercitate per indurre un soggetto a ritirare la querela non possano, per la procedibilità d'ufficio del reato originario, sortire alcun effetto processuale favorevole per l'autore o il mandante della violenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11890 del 18 dicembre 1997)
28Cass. pen. n. 9370/1996
L'esclusione della punibilità, sancita nel primo capoverso dell'art. 49 c.p., per l'ipotesi della presenza del cosiddetto agente provocatore, deve necessariamente supporre la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dallo stimolo istigatore dello stesso soggetto, e non può conseguentemente ritenersi ammissibile quando trattasi di determinazione proveniente anche da attività di soggetti diversi dall'agente provocatore.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9370 del 28 ottobre 1996)
29Cass. pen. n. 5301/1996
In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Il fatto che il venditore non disponga al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, ma sia in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, sì che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5301 del 4 giugno 1996)
30Cass. pen. n. 4187/1995
La configurabilità del tentativo di rapina non può essere esclusa per la presenza presso la banca ai cui danni la condotta era diretta, di un dispositivo antirapina. Quest'ultimo infatti non rende «impossibile» l'azione criminosa sia perché non intrinsecamente riferibile ai mezzi ed all'azione del colpevole, sia per la possibilità di suo non funzionamento e/o di funzionamento difettoso.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4187 del 19 aprile 1995)
31Cass. pen. n. 2104/1995
In tema di simulazione di reato la ritrattazione che sia avvenuta in un unico contesto (inteso in termini di continuità e di durata) con la denuncia simulatoria, determina il venir meno dell'idoneità offensiva dell'azione; la resipiscenza realizzata in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno infatti il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione a norma dell'art. 49 c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2104 del 28 febbraio 1995)
32Cass. pen. n. 382/1995
Non vi è reato impossibile ma reato punibile a titolo di tentativo allorquando l'oggetto, cui è indirizzata l'azione criminosa, manchi solo occasionalmente dal luogo di custodia.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 382 del 18 gennaio 1995)
33Cass. pen. n. 1278/1994
In tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1278 del 3 febbraio 1994)
34Cass. pen. n. 8267/1993
Per ritenere l'ipotesi del reato impossibile, l'inidoneità degli atti deve essere assoluta, in rapporto all'evento voluto, con valutazione astratta dell'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo, che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso. Pertanto l'attività dell'agente provocatore è causa estrinseca per nulla incidente sull'attuazione della condotta del reo a raggiungere il risultato che era nei suoi propositi, sicché gli atti da costui compiuti conservano pienamente la loro efficienza causale e sintomatica. (Fattispecie in tema di sollecitazione alla vendita di stupefacenti da parte di agente della polizia nell'esercizio delle funzioni di istituto volte alla repressione del traffico di droga).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8267 del 30 agosto 1993)
35Cass. pen. n. 3405/1992
L'art. 49 c.p. prevede la non punibilità dell'agente quando per l'inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile che si verifichi l'evento dannoso o pericoloso, che costituisce la conseguenza del reato. L'inesistenza dell'oggetto materiale del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del delitto tentato soltanto quando esso sia inesistente in rerum natura oppure sia assoluta ed originaria, e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporanea della cosa. Il giudizio, circa l'inesistenza dell'oggetto materiale, al di fuori dell'ipotesi dell'inesistenza in rerum natura dell'oggetto materiale del reato, deve essere accertata con giudizio ex ante, cosiddetta prognosi postuma, nel senso che il giudice dovrà porsi nella stessa condizione in cui era l'agente ed escluderà, in relazione alle concrete circostanze ed alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato, soltanto quando l'esistenza dell'oggetto appaia improbabile allorché viene posta in essere l'azione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3405 del 24 marzo 1992)
36Cass. pen. n. 3745/1991
La figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione presuppone la inefficienza originaria causale dell'azione da valutare in concreto, ma con giudizio ex ante. È necessario, quindi, perché un'azione possa essere considerata inidonea che la sua incapacità a condurre all'evento sia assoluta, intrinseca ed originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale di essa.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3745 del 5 aprile 1991)
37Cass. pen. n. 15335/1990
L'opera dell'agente provocatore che determini il delitto non esclude la punibilità ai sensi dell'art. 49 capoverso c.p., perché l'impossibilità del verificarsi dell'evento va considerata in funzione dell'inidoneità dell'azione: la quale deve essere assoluta in rapporto all'evento voluto, con valutazione in concreto, ma con giudizio ex ante, dell'inefficienza strutturale dell'atto, che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso, sicché l'attività dell'agente provocatore, essendo causa estrinseca per nulla incidente sull'attitudine della condotta del reo a raggiungere il risultato voluto, non esclude l'efficacia causale della condotta stessa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15335 del 21 novembre 1990)
38Cass. pen. n. 15193/1990
Il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, in relazione al caso in esame ed alla fattispecie legale. Il verificarsi dell'evento e, conseguentemente, il pericolo di offesa per il bene tutelato, debbono, cioè, profilarsi come impossibili a causa delle intrinseche caratteristiche dell'azione. Ne deriva che non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione, in caso di falso ideologico, ove, al fine di stabilire se sussista la falsità contestata all'imputato, siano necessari accertamenti ed indagini (fattispecie in tema di falsità ideologica in atto pubblico).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15193 del 19 novembre 1990)
39Cass. pen. n. 12068/1990
Non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione nel caso di detenzione per fine di spaccio di una pluralità di confezioni di eroina che, sommate tra loro superino in percentuale pura il limite minimo necessario per la produzione dell'effetto drogante, a nulla rilevando che ciascuna confezione contenga, in concentrazione pura, una quantità di sostanza stupefacente inferiore a detto limite.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12068 del 6 settembre 1990)
40Cass. pen. n. 11498/1990
L'ipotesi di reato impossibile ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto. In tema di falso, l'inidoneità dell'azione ricorre nel cosiddetto falso grossolano, nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, mentre l'inesistenza dell'oggetto ricorre nel cosiddetto falso inutile, nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. (Nella specie la Cassazione ha escluso che potesse ravvisarsi un'ipotesi di reato impossibile nel fatto di un portalettere che, in tale qualità, aveva apposto la falsa firma di diversi destinatari nello speciale registro dell'Amministrazione postale per l'arrivo e la consegna delle raccomandate, ed era stato conseguentemente ritenuto responsabile dai giudici di merito del delitto di falsità materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p.).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11498 del 17 agosto 1990)
41Cass. pen. n. 10835/1990
In materia di reato impossibile, nel caso di inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità dell'evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualità e giammai di eventualità o di rinvio ad un futuro più o meno prossimo, per quanto voluto ed auspicato dall'agente.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10835 del 27 luglio 1990)
42Cass. pen. n. 721/1989
Perché un'azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell'art. 49, primo capoverso, in relazione all'art. 56 c.p., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'azione. La inidoneità degli atti, valida per integrare la figura del delitto tentato, deve essere, invero, considerata sotto il profilo potenziale, dal punto di vista dell'attitudine causale a conseguire il risultato prestabilito, indipendentemente da ogni intervento che in concreto abbia impedito la realizzazione dell'evento. Per la configurabilità del reato impossibile, pertanto, l'inidoneità, in rapporto all'evento voluto, deve essere assoluta, con valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 721 del 21 gennaio 1989)
43Cass. pen. n. 9624/1988
L'azione è inidonea, ed il reato è, quindi impossibile, quando in concreto è assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del presupposto criminoso; l'inidoneità degli atti, valida ad escludere la figura del delitto tentato, va stabilita facendo riferimento all'inefficacia intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo. Siffatta inadeguatezza alla produzione del risultano criminoso, che deve essere apprezzata con giudizio ex ante, in altri termini, non può essere tale in sé e per sé, indipendentemente da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9624 del 1 ottobre 1988)
44Cass. pen. n. 6218/1983
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma secondo c.p., l'inidoneità dell'azione va valutata in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. L'accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie legale, deve, perciò, avere riguardo all'inizio dell'azione la cui inidoneità deve essere assoluta, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell'evento si profili come impossibile e non soltanto come improbabile. (Nella specie è stata esclusa l'applicazione dell'art. 49 comma secondo c.p. in un'ipotesi in cui, al fine di «sollecitare la soluzione del problema della droga in sede legislativa e politica», era stata offerta la droga a terze persone, con l'asserita certezza che l'offerta non sarebbe stata accolta).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 6218 del 4 luglio 1983)