Articolo 55 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Eccesso colposo

Dispositivo

Note

(1) Ogniqualvolta sussistano i presupposti di fatto di una delle cause di giustificazione e il soggetto ne travalica i limiti, agendo colposamente, si parla di eccesso colposo. Si ricordi che sebbene la norma in esame non menzioni il consenso dell'avente diritto (v.50), la dottrina prevalente ritiene che l'eccesso di potere abbia carattere generale, di conseguenza estensibile anche alla suddetta scriminante, insieme alle scriminanti specifiche (si pensi al caso di reazione sproporzionata agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (v. 4 d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288) ed alle scriminanti putative (v.59). Una teoria minoritaria non è d'accordo, in quanto ritiene che si dovrebbe rispettare quanto prevede letteralmente la norma.Stabilito ciò, senza criticità particolari sono invece riconosciuti l'eccesso colposo nell'esercizio del diritto o adempimento del dovere (in cui l'attività deve essere iniziata nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere e, quindi, si siano superati, per colpa, i limiti posti dalla legge o dall'ordine), l'eccesso colposo nella legittima difesa (in cui si palesa una situazione di fatto in cui si può avere difesa legittima, i cui i limiti di proporzionalità difesa-offesa sono superati colposamente), l'eccesso colposo nello stato di necessità (che si verifica per eccesso dei mezzi, nella proporzione fra il pericolo e l'azione lesiva) e l'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi (in merito si ricordi il caso in cui un soggetto abbia fatto uso delle armi per impedire la fuga dei rapinatori, causando la morte dell'ostaggio).

(2) Affinché possa applicarsi la norma in esame non si richiede solamente che sussistano i presupposti per l'applicazione di una delle scriminanti . Si richiede inoltre il superamento per colpa dei limiti dell'agire consentito dalla scriminante, ovvero il cd eccesso.Quest'ultimo è stato dalla dottrina classificato nelle sue due manifestazione. Si può parlare, infatti, di eccesso colposo sia quando l'agente eccede perché valuta erroneamente la situazione di fatto sia quando, valutata esattamente la situazione di fatto, l'agente per imprudenza, imperizia o negligenza nell'attività esecutiva, eccede producendo un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare.

(3) La natura giuridica di tale fattispecie è oggetto di dibattito in dottrina, la quale si è espressa attraverso due differenti concezioni. Secondo la dottrina dominante si ratta dicolpa in senso strettoovvero il reato commesso a seguito dell'eccesso è considerato colposo a tutti gli effetti ,mentre un orientamento rimasto minoritario ha parlato dicolpa impropria, attinente soltanto al piano del trattamento sanzionatorio, in quanto l'evento è comunque voluto dal soggetto.Non si tratta di un dibattito teoretico privo di conseguenze pratiche, in quanto la configurabilità dell'eccesso colposo nella categoria dei reati dolosi o colposi comporta l'applicazione di una disciplina completamente differente. Infatti, se l'eccesso si considera doloso, vi è compatibilità tra la figura in esame ed il tentativo (v.56), il concorso di persone nel reato (v.110 ss.) e la continuazione (v.81), non però con l'aggravante della previsione dell'evento di cui all'art. 61 n. 3, che invece è compatibile con l'eccesso colposo se questo si considera colposo. In tale ultimo caso non vi è compatibilità con il tentativo (v.56), con il concorso di persone nel reato (v.110 ss).

(4) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2 comma 1 della L. 26 aprile 2019 n. 36.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. pen. n. 34342/2025

2Cass. pen. n. 34345/2020

3Cass. pen. n. 52120/2017

4Cass. pen. n. 3148/2014

5Cass. pen. n. 18926/2013

6Cass. pen. n. 26172/2010

7Cass. pen. n. 17923/2009

8Cass. pen. n. 45425/2005

9Cass. pen. n. 45407/2004

10Cass. pen. n. 538/1995

11Cass. pen. n. 11840/1994

12Cass. pen. n. 2561/1993

13Cass. pen. n. 2099/1993

14Cass. pen. n. 8773/1992

15Cass. pen. n. 298/1992

16Cass. pen. n. 12067/1991

17Cass. pen. n. 8133/1991

18Cass. pen. n. 3204/1991

19Cass. pen. n. 672/1990

20Cass. pen. n. 11526/1987