Articolo 100 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Recidiva facoltativa
Dispositivo
[Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.]