Articolo 121 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Dispositivo

Note

(1) A proposito dell'infermitàdi mente, si deve ricordare che in tali casi rileva ogni malattia mentale, sia temporanea che permanente, in grado di elidere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, anche se non è stata dichiarato lo stato di interdizione o inabilitazione.

(2) Ilcuratore speciale, che viene nominato dal giudice per le indagini preliminari, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta (art. 338 del c.p.p.) e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, ha la facoltà di esercitare il diritto di querela, non l'obbligo. Ne discende, quindi che, in caso di rinuncia, il minore ultraquattordicenne può esercitare personalmente il diritto di querela (art. 125).

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 51627/2023

2Cass. pen. n. 19963/2023

3Cass. pen. n. 1091/2022

4Cass. pen. n. 18333/2019

5Cass. pen. n. 15589/2019

6Cass. pen. n. 25936/2017

7Cass. pen. n. 14071/2015

8Cass. pen. n. 8318/2008

9Cass. pen. n. 40378/2003

10Cass. pen. n. 7280/2000

11Cass. pen. n. 8692/1992

12Cass. pen. n. 327/1970