Articolo 122 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Querela di uno fra più offesi

Dispositivo

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse (1).

Note

(1) In merito la giurisprudenza di legittimità ha però puntualizzato che è necessario porre una distinzione in tali casi. La disposizione in esame riguarderebbe infatti solo le ipotesi di unicità dell'illecito penale, ovvero i casi in cui più persone subiscono la lesione del bene giuridico protetto, si pensi ad esempio al proprietario e al possessore nel caso di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del c.p.. Rimarrebbero esclusi, invece, i casi in cui, a fronte di una pluralità di soggetti passivi, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 25134/2023

In tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25134 del 7 marzo 2023)

2Cass. pen. n. 57027/2018

In tema di querela, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 57027 del 22 ottobre 2018)

3Cass. pen. n. 50725/2016

In tema di legittimazione alla proposizione della querela, dovendosi ritenere “persona offesa” chiunque abbia subito la lesione dell'interesse protetto dalla norma penale, detta legittimazione va riconosciuta, con riguardo al reato di truffa, anche in capo al soggetto che, pur non rivestendo la formale qualifica di titolare dell'impresa commerciale in danno della quale il reato era stato commesso (spettando, nella specie, detta qualifica alla di lui moglie), abbia tuttavia personalmente trattato l'affare dal quale il danno era derivato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 50725 del 29 novembre 2016)

4Cass. pen. n. 2712/2006

In tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all'art. 122 c.p. — per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse — non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti in quanto, tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la reductio ad unum e cioè la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2712 del 23 gennaio 2006)

5Cass. pen. n. 7080/1984

Il concetto di reato unico richiamato dall'art. 122 c.p., concerne esclusivamente quel reato che, pur se produttivo di conseguenze pregiudizievoli per una pluralità di persone, si realizzi attraverso un unico illecito penale al quale è correlata un'unica sanzione. Non rientra pertanto, agli effetti dell'art. 122 c.p., nella nozione di reato unico commesso in danno di più persone l'ipotesi di azione unica concretizzante un concorso di reati in danno di più persone, ovvero di pluralità di azioni concretizzanti più reati in danno di più persone unificati dal vincolo della continuazione, nei quali casi la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7080 del 4 agosto 1984)