Articolo 127 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Dispositivo

Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della Giustizia [c.p.p. [342] (1).

Note

(1) La disposizione in esame ha assunto l'attuale configurazione par effetto della legge 11 novembre 1947, n. 1317, articolo 3 (Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato).