Articolo 128 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Termine per la richiesta di procedimento

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame prevede due differenti ipotesi con altrettanti diversi termini di decadenza. Nello specifico il primo comma riguarda in generale ogni altro reato perseguibile a richiesta del ministro di giustizia (entro cui non rientrano però le ipotesi di cui al secondo comma) e come ogni altra condizione di procedibilità è previsto un termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza del fatto criminoso.

(2) Il secondo comma riguarda esplicitamente i reati sia comuni che politici commessi all'estero, per la cui punibilità si rende necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato (art. 9 e10). In tali ipotesi il termine per poter presentare la richiesta è molto più lungo, ovvero pari a tre anni, da computarsi non dal momento in cui si è avuta conoscenza della notizia criminis, ma da quando il colpevole è presente nel territorio italiano.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 3375/2003

2Cass. pen. n. 3624/1995

3Cass. pen. n. 4144/1993

4Cass. pen. n. 9093/1990

5Cass. pen. n. 1253/1982