Articolo 92 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

Dispositivo

Note

(1) Il primo comma si riferisce sia all'ipotesi di ubriachezza colposa sia a quella volontaria, le quali non escludono l'imputabilità. Tuttavia si deve precisare che, quanto al titolo di responsabilità, si ritiene che si debba aver riguardo del momento in cui si realizza il reato, e non al momento in cui è stata ingerito la sostanza.

(2) Il comma secondo prende, invece, in esame la cdubriachezza preordinata. Quest'ultima, che viene considerata una forma di espressione dello "stato preordinato di incapacità" di cui all' art. 87, vale però. diversamente da questo, come circostanza aggravante (v.Libro I, Titolo III).

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 13865/2025

2Cass. pen. n. 25758/2021

3Cass. pen. n. 5175/2012

4Cass. pen. n. 38513/2008

5Cass. pen. n. 10226/2005

6Cass. pen. n. 466/1994

7Cass. pen. n. 12562/1990

8Cass. pen. n. 7157/1990

9Cass. pen. n. 2509/1990

10Cass. pen. n. 6065/1984

11Cass. pen. n. 3380/1981

12Cass. pen. n. 842/1980

13Cass. pen. n. 607/1973