Articolo 93 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Dispositivo

Note

(1) Se il fatto è commesso sotto l'azione di stupefacenti si applicano le disposizioni relative ai fatti commessi nel corrispondente stato provocato dall'abuso di alcolici. Gli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 definiscono i criteri in base ai quali il Ministro della Sanità di concerto con quello di Giustizia, sentito l’Istituto Superiore della sanità, classifica le sostanze stupefacenti in sei tabelle contenenti l’elenco delle sostanze stesse in conformità alle normative internazionali. L'immissione continua nel mercato di nuove sostanze lascia però la questione aperta.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 44337/2013

2Cass. pen. n. 31483/2004

3Cass. pen. n. 7363/2003

4Cass. pen. n. 3351/1989

5Cass. pen. n. 541/1989

6Cass. pen. n. 7633/1987

7Cass. pen. n. 8918/1985

8Cass. pen. n. 2116/1985

9Cass. pen. n. 4420/1984