Articolo 94 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ubriachezza abituale

Dispositivo

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze (1).

Note

(1) Sebbene sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti siano trattate al medesimo modo, si coglie però, in merito all'abitualità, una differenza. Infatti, mentre un soggetto è definito ubriaco abituale quando è dedito all'uso di sostanze e si trova in stato frequente di ubriachezza, per gli stupefacenti l'abitualità e il conseguente aumento di pena si attuano solo per il fatto che la persona è dedita all'uso di sostanze.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 841/1989

La linea di demarcazione tra l'intossicazione derivante da un uso abituale di sostanze stupefacenti (art. 94, terzo comma c.p.) e l'intossicazione cronica prevista dall'art. 95 c.p. (che il legislatore considera uno stato patologico assimilato al vizio di mente totale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 c.p.), sebbene clinicamente ben distinta, deve essere colta dal giudice di merito attraverso un esame approfondito da compiersi caso per caso eventualmente anche a mezzo di accertamenti di natura medico-legale.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 841 del 23 gennaio 1989)