Articolo 152 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Remissione della querela

Dispositivo

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato (1) (2).

La remissione è processuale [c.p.p. [340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Vi è altresì remissione tacita:

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'[90]. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo [121] (3).

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Note

(1) La remissione non deve essere confusa con la rinunzia al diritto di querela (art. 339 del c.p.p.), la quale può essere esercitata fino a che la querela non è stata presentata. Infatti, la remissione opera in un momento successivo all'esercizio del diritto di querela e non è ammissibile se la querela è dichiarata irrevocabile dalla legge.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha sostituito la parola "reati" alla parola "delitti".

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (55)

1Cass. pen. n. 11743/2025

In tema di remissione tacita di querela, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 152, comma 3, n. 1), c.p. nel caso in cui le parti abbiano prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dal querelante nel corso delle indagini preliminari e questo, non citato in qualità di testimone, non compaia in dibattimento.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11743 del 28 febbraio 2025)

2Cass. pen. n. 14338/2025

In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14338 del 29 gennaio 2025)

3Cass. pen. n. 47185/2024

Nel caso di reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, laddove la manifestazione della volontà di querelare sia stata desunta dalla costituzione di parte civile, la revoca della costituzione, facendo venir meno l'unica manifestazione di volontà punitiva proveniente dalla persona offesa, integra la remissione della querela.(Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 47185 del 27 novembre 2024)

4Cass. pen. n. 44782/2024

Il procuratore speciale, nominato per la proposizione della querela, per la sua remissione o per l'accettazione della remissione, ha facoltà di sub-delegare un terzo per l'incombente, se tale facoltà è prevista dalla procura speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali atti, per quanto non previsti dal codice di rito e nei limiti di compatibilità con la natura e con gli scopi loro riconosciuti dalla legge, sono disciplinati dagli ordinari principi civilistici, in virtù dei quali è pacifica la possibilità di espressa attribuzione della facoltà di subdelega al procuratore speciale).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44782 del 20 novembre 2024)

5Cass. pen. n. 34690/2024

Ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (nella specie, sebbene l'accettazione della querela fosse avvenuta da parte del difensore dell'imputato in assenza di procura speciale, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato doveva considerarsi estinto per remissione di querela, facendo applicazione del principio secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto: cfr. sezioni Unite, 25 febbraio 2004, Chiasserini).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34690 del 26 giugno 2024)

6Cass. pen. n. 29959/2024

In tema di remissione tacita della querela, il disposto dell'art. 152, comma 3, n. 1, c.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lg. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell'ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell'udienza e che sia legittimato dallo statuto dell'ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone.–Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 152, comma 3, numero 1, del Cp, in forza della quale vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, pur considerando l'automatismo del meccanismo processuale, occorre che il giudice proceda in concreto all'accertamento dell'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela ogni volta che per qualsiasi motivo - vuoi in considerazione delle vicende processuali (costituzione di parte civile o espressa volontà di mantenere la querela manifestata in udienza), vuoi per ragioni attinenti alla valutazione della legittimità dell'impedimento a comparire addotto dal querelante citato in qualità di testimone - sorgano dubbi al riguardo. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui il disposto della norma debba operare allorquando il testimone citato e non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. Infatti, in tale evenienza, per fugare dubbi il giudice è tenuto ad un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all'ente rappresentato l'effettiva volontà di rimettere la querela manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma: deve, innanzitutto, accertare che il legale rappresentante dell'ente-persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell'udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo; in secondo luogo, deve accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall'ente rappresentato, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela [nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'intervenuta remissione di querela, accogliendo il ricorso del procuratore generale, dove si evidenziava come il giudice di appello neppure avesse verificato che il querelante citato e non comparso alla data della mancata comparizione fosse ancora il legale rappresentante della persona giuridica in nome e per conto della quale era stata presentata la querela].(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29959 del 13 giugno 2024)

7Cass. pen. n. 28519/2024

In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28519 del 18 aprile 2024)

8Cass. pen. n. 21947/2024

In tema di patteggiamento, il giudice, in caso di estinzione di uno dei reati contestati per remissione della querela ritualmente accettata, non può procedere alla rideterminazione della pena concordata tra le parti, posto che l'eliminazione di uno dei reati oggetto dell'accordo comporta il venir meno dell'accordo stesso.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21947 del 17 aprile 2024)

9Cass. pen. n. 27466/2024

L'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27466 del 8 aprile 2024)

10Cass. pen. n. 16412/2024

In tema di querela, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16412 del 21 febbraio 2024)

11Cass. pen. n. 10426/2024

Non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere "nulla a che pretendere per l'illecito commesso ai suoi danni" non era idonea ad esprimere una inequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sede penale).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10426 del 10 gennaio 2024)

12Cass. pen. n. 49283/2023

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49283 del 11 ottobre 2023)

13Cass. pen. n. 43636/2023

In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43636 del 5 ottobre 2023)

14Cass. pen. n. 3215/2023

In tema di atti persecutori, per l'estinzione del reato è necessaria una formale remissione di querela, seguita da una formale accettazione del querelato, imposta dalla previsione dell'articolo 612-bis, comma 4, del Cp, secondo cui la remissione della querela può essere soltanto processuale, con esclusione, dunque, della remissione extraprocessuale, espressa o tacita che sia, dovendosi intendere per remissione processuale quella disciplinata dal combinato disposto degli articoli 152 del Cp e 340 del Cpp.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3215 del 13 settembre 2023)

15Cass. pen. n. 33648/2023

L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma 3, c.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 152, comma 4, c.p. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33648 del 28 giugno 2023)

16Cass. pen. n. 33392/2023

La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33392 del 8 giugno 2023)

17Cass. pen. n. 33336/2023

Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33336 del 9 maggio 2023)

18Cass. pen. n. 8170/2023

In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, comma 4, c.p., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8170 del 12 gennaio 2023)

19Cass. pen. n. 1606/2022

La sopravvenuta estinzione del reato per remissione della querela preclude, nel giudizio per cassazione, il rilievo dell'incompetenza per materia in favore del giudice di pace a norma dell'art. 48, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, risultando il rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio di immediata applicabilità della causa estintiva, anche qualora la sentenza abbia deciso in ordine alle statuizioni civili, che vanno revocate.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1606 del 11 novembre 2022)

20Cass. pen. n. 13204/2022

Integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell'istanza punitiva.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13204 del 18 gennaio 2022)

21Cass. pen. n. 45594/2021

La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 45594 del 11 novembre 2021)

22Cass. pen. n. 319/2021

In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 319 del 14 ottobre 2021)

23Cass. pen. n. 2801/2021

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2801 del 29 gennaio 2021)

24Cass. pen. n. 3034/2020

In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3034 del 17 dicembre 2020)

25Cass. pen. n. 24435/2020

In tema di revisione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di "prova nuova", rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non integrasse una "prova nuova", senza neppure acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, dal cui esame sarebbe emerso che la remissione di querela e l'accettazione, pur essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 28/01/2020)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24435 del 1 luglio 2020)

26Cass. pen. n. 15109/2020

Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15109 del 18 febbraio 2020)

27Cass. pen. n. 20907/2020

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato al quale si estenda, ai sensi dell'art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20907 del 10 gennaio 2020)

28Cass. pen. n. 48239/2019

L'acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48239 del 28 ottobre 2019)

29Cass. pen. n. 31924/2019

In tema di appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l'estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della stessa. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, trattandosi di appello proposto ai soli effetti civili, la remissione di querela non avrebbe potuto incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell'accettazione del querelato, l'estinzione del reato, in quanto già ne era stata esclusa la sussistenza per mancanza del dolo).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31924 del 18 giugno 2019)

30Cass. pen. n. 20259/2019

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, la richiesta di assoluzione nel merito dell'imputato, avanzata a fronte della rinuncia al ricorso della persona offesa (equiparata alla remissione di querela), non può essere intesa come sintomatica dell'implicita volontà di rifiuto della remissione, trattandosi di richiesta orientata a un epilogo più favorevole, tale da consentire la condanna del querelante al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio. (Fattispecie nella quale l'imputato, presente in udienza, non aveva manifestato espressamente la volontà di rifiutare la remissione e il giudice aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali, lasciando intendere l'esistenza di un accordo tra querelante e querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20259 del 7 marzo 2019)

31Cass. pen. n. 19675/2019

La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19675 del 25 febbraio 2019)

32Cass. pen. n. 31668/2016

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. * , Cass. pen., , Sezioni Unite,(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 31668 del 21 luglio 2016)

33Cass. pen. n. 21874/2014

La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21874 del 28 maggio 2014)

34Cass. pen. n. 4059/2014

La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4059 del 29 gennaio 2014)

35Cass. pen. n. 12375/2011

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione - avverso la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per remissione di querela - proposto dal Pubblico Ministero per dedurre che l'imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all'imputato stesso.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12375 del 28 marzo 2011)

36Cass. pen. n. 2776/2011

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2776 del 26 gennaio 2011)

37Cass. pen. n. 35900/2010

La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, c.p., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35900 del 6 ottobre 2010)

38Cass. pen. n. 34124/2009

La mancata comparizione all'udienza del querelato contumace non integra accettazione tacita della remissione della querela neppure ove egli sia venuto a conoscenza di detta remissione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 34124 del 4 settembre 2009)

39Cass. pen. n. 4696/2009

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4696 del 3 febbraio 2009)

40Cass. pen. n. 46088/2008

Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (artt. 21, 28 e 30 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 ), la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non dà luogo ad un caso di rimessione tacita.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008)

41Cass. pen. n. 34501/2008

L'impegno, assunto in sede civile, all'atto della separazione personale, da parte del coniuge querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 34501 del 1 settembre 2008)

42Cass. pen. n. 28152/2008

La mancata comparizione del querelante nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.L.vo n. 274 del 2000 non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 152 c.p. che richiede, a tal fine, un'inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28152 del 9 luglio 2008)

43Cass. pen. n. 43072/2007

La transazione del danno non costituisce fatto incompatibile con la volontà di presentare querela e, quindi, non integra la remissione tacita di querela.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43072 del 21 novembre 2007)

44Cass. pen. n. 3913/2007

La remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 c.p.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Ne deriva che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello abbia escluso la sussistenza della detta remissione in ragione del comportamento equivoco della parte lesa, da cui non emerga in maniera univoca che non voglia più la punizione di colui che si sia reso responsabile di ingiurie, lesioni od altro. (Nella specie, la persona offesa aveva semplicemente dichiarato «abbiamo fatto pace, ma non ci salutiamo più»).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3913 del 1 febbraio 2007)

45Cass. pen. n. 6771/2006

Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell'offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l'anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l'avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6771 del 23 febbraio 2006)

46Cass. pen. n. 46808/2005

La mancata comparizione del querelante all'udienza non costituisce un comportamento idoneo ad integrare la remissione della querela, la quale, se extraprocessuale, può essere anche tacita ma deve fondarsi su un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, univocità che, in tal caso, non sussiste.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46808 del 21 dicembre 2005)

47Cass. pen. n. 16014/2005

La remissione di querela non può essere sottoposta a termini o a condizioni, sì che è inefficace la remissione cui sia stata apposta la condizione consistente nella corresponsione, non effettuata, della somma pattuita a titolo di risarcimento del danno.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16014 del 28 aprile 2005)

48Cass. pen. n. 12861/2005

In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante — nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela — all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 c.p., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12861 del 6 aprile 2005)

49Cass. pen. n. 14826/2004

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: “rinuncia di ogni azione giudiziaria” usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14826 del 26 marzo 2004)

50Cass. pen. n. 31963/2001

L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31963 del 27 agosto 2001)

51Cass. pen. n. 10335/2001

La reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l'effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell'atto di remissione abbia investito tutti i fatti oggetto del procedimento penale. (In applicazione di tale principio la Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della querela e nei confronti dell'imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l'estensione dell'effetto estintivo).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10335 del 13 marzo 2001)

52Cass. pen. n. 689/2000

La remissione tacita extraprocessuale della querela può configurarsi solamente quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto dell'istanza di punizione. Tali fatti devono essere univoci sì da potersi desumere con chiarezza la indicata incompatibilità. Il carattere della univocità non è riscontrabile, in relazione a querela presentata da un coniuge nei confronti dell'altro, per i reati di lesioni personali e ingiurie, nella rinuncia «ai reciproci addebiti» nel corso della causa civile per separazione dei coniugi, in quanto la rinuncia stessa è diretta soltanto a non insistere nell'accertamento della colpa ai fini del giudizio civile.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 689 del 19 gennaio 2000)

53Cass. pen. n. 5191/2000

Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5191 del 13 gennaio 2000)

54Cass. pen. n. 1452/1998

A norma dell'art. 152 c.p., la remissione extraprocessuale di querela può essere espressa o tacita. La prima deve risultare da atto esplicito e formale, la seconda da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, cioè da comportamenti inequivoci, sostanzialmente inconciliabili con la richiesta di punizioni. Tale volontà non è desumibile da mere omissioni, quale la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile, che può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie. Non è ricavabile neppure dall'accettazione del risarcimento dei danni che, apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, è giustificabile con una diversa motivazione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1452 del 6 febbraio 1998)

55Cass. pen. n. 4033/1994

Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4033 del 7 aprile 1994)