Articolo 153 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

Dispositivo

Note

(1) L'ordinamento riconosce all'art. 121 del c.p.la possibilità di nominare un curatore speciale, da parte del giudice per le indagini preliminari, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, ha la facoltà di esercitare il diritto di querela. Da qui si è dedotto la legittimazione del curatore all'esercizio del potere di rimettere querela.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1854/1993