Articolo 156 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Estinzione del diritto di remissione
Dispositivo
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (1).
Note
(1) Si ricordi che successivamente alla morte del titolare del diritto di remissione della querela, gli eredi possono subentrare nell'esercizio dello stesso, a condizione però che siano tutti d'accordo. In merito si ricordi infatti che la Corte Costituzionale negli anni Settanta ha proprio dichiarato l'articolo in esame parzialmente illegittimo, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, in quanto specificatamente non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 12778/2020
Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 04/06/2019)(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 12778 del 27 febbraio 2020) Corte cost. n. 151/1975È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 156 c.p. nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.(Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 19 giugno 1975)