Articolo 157 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

Dispositivo

(1)La prescrizione estingue il reato (2) decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante (3).

Non si applicano le disposizioni dell'articolo [69] e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli [375], terzo comma, [449] e [589], secondo e terzo comma, e [589], nonché per i reati di cui all'articolo [51], commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo [572] e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli [609], [609], [609] e [609], salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo [609] ovvero dal quarto comma dell'articolo [609] (4) (5).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Note

(1) La norma in esame è stata fortemente modificata attraverso la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 6, comma 1), la c.d. legge ex Cirielli che ha mutato profondamente il modo di calcolare la prescrizione. Fino al 2005 infatti la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell’illecito contestato al reo (fissando, per es., la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni). L'attuale configurazione della norma invece rimanda direttamente alla pena massima,fermo restando i limiti dell soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.

(2) La prescrizione è quell'istituto il cui effetto è quello di estinguere il reato, ad eccezione dei casi in cui è prevista la pena dell'ergastolo, qualora sia decorso un certo periodo di tempo dalla commissione del reato senza che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

(3) Si ricordi quindi che nel caso di reato circostanziato trova applicazione il criterio previsto dalla disposizione in esame e non le disposizioni generali relative al concorso di circostanze.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett.c-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 1° ottobre 2012, n. 172, dall’art. 1, comma 6, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015 e, successivamente, dall’art. 1, comma 3, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016 e, successivamente, dall’art. 1, comma 4, L. 11 luglio 2016, n. 133.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 19-25 maggio 2014, n. 143 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 c.p.).

Massime giurisprudenziali (174)

1Cass. pen. n. 34488/2025

In tema di confisca per equivalente, la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato tributario comporta, "ex lege", la perdita di efficacia del provvedimento ablatorio in precedenza emesso, senza che sia necessaria una sua revoca espressa, nel caso di fatti commessi antecedentemente alla vigenza del disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34488 del 2 ottobre 2025)

2Cass. pen. n. 31530/2025

Ai fini del computo del termine di prescrizione, la recidiva assume rilievo anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente, poiché l'applicazione della circostanza aggravante, ritenuta equivalente alle attenuanti, rileva indipendentemente dal suo effetto tipico di aggravamento della pena.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31530 del 6 giugno 2025)

3Cass. pen. n. 16933/2025

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione agli effetti penali, è irrilevante l'intervenuto annullamento della decisione impugnata limitato agli effetti civili, in quanto sussiste netta autonomia tra il capo penale e quello civile della decisione, suscettibili di guadagnare l'autorità di cosa giudicata in momenti processuali distinti, costituendo la statuizione civile solo l'aspetto civile della condanna, autonoma pur se logicamente dipendente dalla decisione sulla responsabilità penale, sicché rimane preclusa, in tal caso, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16933 del 4 aprile 2025)

4Cass. pen. n. 13353/2025

E'inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (Fattispecie relativa a delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione cd. "aperta", rispetto alla quale, nel ricorso, si è omessa la prospettazione di elementi alla cui stregua evincere, rispetto a quanto statuito dal giudice di appello, una chiusura anticipata della contestazione, utile ai fini prescrizionali).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13353 del 19 marzo 2025)

5Cass. pen. n. 12713/2025

Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione alle sole fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 12713 del 12 marzo 2025)

6Cass. pen. n. 8616/2025

In tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna, sicché, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione dev'essere revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'Autorità amministrativa.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8616 del 13 febbraio 2025)

7Cass. pen. n. 14558/2025

La rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto valida la rinuncia scritta alla prescrizione, autenticata dal difensore d'ufficio privo di procura speciale e depositata in assenza dell'imputato, in relazione al quale non vi era prova di avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14558 del 11 febbraio 2025)

8Cass. pen. n. 15868/2025

L'annullamento della sentenza di appello limitata al capo relativo alla confisca non consente di rilevare, in sede di legittimità, la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado, nel caso in cui siano inammissibili i motivi di ricorso relativi ai capi afferenti ai singoli reati, ostandovi l'autonomia sussistente tra il rapporto processuale ad essi relativi e quello riguardante la confisca.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15868 del 29 gennaio 2025)

9Cass. pen. n. 8246/2025

È tempestiva ed efficace la rinuncia alla prescrizione effettuata dall'imputato con l'atto di appello, nel caso in cui solo la riqualificazione dell'imputazione operata dalla sentenza di primo grado abbia determinato l'estinzione del reato contestato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8246 del 14 gennaio 2025)

10Cass. pen. n. 2114/2024

In base all'art. 157, comma 7, cod. pen., la prescrizione del reato è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La rinuncia deve essere esplicita e formale e non può essere dedotta implicitamente da condotte o dichiarazioni indirette. Un mero comportamento processuale, come la proposizione di un ricorso per cassazione, non è sufficiente a configurare una rinuncia alla prescrizione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2114 del 8 novembre 2024)

11Cass. pen. n. 4906/2024

Nei casi di appello in cui sia intervenuta la prescrizione del reato e contestualmente vi sia un'impugnazione relativa alle statuizioni civili, il giudice di appello non può limitarsi a rilevare la causa estintiva, ma deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito, anche se emergono prove insufficienti o contraddittorie, in linea con il principio affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4906 del 5 novembre 2024)

12Cass. pen. n. 28558/2024

Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541, cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28558 del 2 luglio 2024)

13Cass. pen. n. 26294/2024

In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla l. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma 2, c.p., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 11, lett. b), l. cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1° gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma 2, c.p., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 l. 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, comma 2, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, c.p., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, c.p.p., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26294 del 12 giugno 2024)

14Cass. pen. n. 29233/2024

L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29233 del 22 maggio 2024)

15Cass. pen. n. 35108/2024

In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35108 del 15 maggio 2024)

16Cass. pen. n. 25277/2024

La prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla sentenza di primo grado non incide sulle statuizioni civili, pertanto le censure formulate riguardo alla condanna al risarcimento e alla provvisionale vanno respinte.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25277 del 23 aprile 2024)

17Cass. pen. n. 28908/2024

Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251 è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28908 del 12 aprile 2024)

18Cass. pen. n. 24326/2024

In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24326 del 27 febbraio 2024)

19Cass. pen. n. 14027/2024

L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie relativa a prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, estesa negli effetti al coimputato di cui erano stati dichiarati inammissibili l'appello e il ricorso).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14027 del 13 febbraio 2024)

20Cass. pen. n. 14705/2024

In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14705 del 9 febbraio 2024)

21Cass. pen. n. 18370/2024

In tema di stupefacenti, nel caso di detenzione di sostanze di diverso tipo, è legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, motivata con la gravità complessiva del fatto, ove sia maturata la prescrizione in relazione alla detenzione di alcune soltanto di esse, concernendo le modalità e le circostanze del fatto, suscettibili di valutazione negativa, anche la condotta detentiva prescritta.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18370 del 19 gennaio 2024)

22Cass. pen. n. 8139/2023

In tema di impugnazioni, la riforma della sentenza di non doversi procedere che, accertati i fatti in contestazione, abbia dichiarato il reato estinto per un errore nel calcolo dei termini di prescrizione non deve essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il ribaltamento della decisione non deriva da una valutazione delle prove dichiarative diversa da quella svolta nella sentenza di proscioglimento.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8139 del 29 novembre 2023)

23Cass. pen. n. 6991/2023

In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6991 del 13 novembre 2023)

24Cass. pen. n. 598/2023

In tema di impugnazioni, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si fosse formato precedentemente il giudicato (nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 598 del 10 novembre 2023)

25Cass. pen. n. 46476/2023

Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46476 del 17 ottobre 2023)

26Cass. pen. n. 41151/2023

Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41151 del 28 settembre 2023)

27Cass. pen. n. 49343/2023

Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203) ((Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49343 del 21 settembre 2023)

28Cass. pen. n. 34824/2023

In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 34824 del 8 agosto 2023)

29Cass. pen. n. 33469/2023

In ordine al reato di abusivo esercizio della professione di avvocato, esso si prescrive decorso il termine massimo pari a sette anni e sei mesi nei quali non si ricomprendono i periodi di sospensione idonei a far ritenere non ancora maturato il termine di prescrizione. Dunque, se non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad essa dell'imputato, ove ne ricorrano i presupposti deve dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33469 del 15 giugno 2023)

30Cass. pen. n. 27945/2023

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27945 del 12 maggio 2023)

31Cass. pen. n. 29518/2023

In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29518 del 11 maggio 2023)

32Cass. pen. n. 33266/2023

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33266 del 9 maggio 2023)

33Cass. pen. n. 26807/2023

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26807 del 16 marzo 2023)

34Cass. pen. n. 13033/2023

In tema di guida in stato di alterazione per l'effetto di stupefacenti, l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non si estende al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen., nel testo anteriore all'introduzione della fattispecie di omicidio stradale per effetto dell'art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, di cui costituisce circostanza aggravante.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13033 del 10 febbraio 2023)

35Cass. pen. n. 20884/2023

Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20884 del 9 febbraio 2023)

36Cass. pen. n. 12498/2022

In tema di atti persecutori, il termine di prescrizione, per la natura abituale del reato, decorre, in caso di contestazione "aperta", dal momento in cui cessa il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità, ove emerga dalle risultanze processuali.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12498 del 13 dicembre 2022)

37Cass. pen. n. 21464/2022

Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21464 del 18 novembre 2022)

38Cass. pen. n. 4822/2022

In tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157, cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4822 del 15 novembre 2022)

39Cass. pen. n. 19415/2022

Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 19415 del 27 ottobre 2022)

40Cass. pen. n. 5771/2022

Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, comporta l'elisione automatica dell'aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l., sicché di essa non deve tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5771 del 23 settembre 2022)

41Cass. pen. n. 37193/2022

In tema di giudizio di cassazione, il rilievo da parte della Corte della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione comporta necessariamente, ai fini dell'esame dei capi della sentenza impugnata riguardanti gli interessi civili, in ipotesi di responsabilità medica per omissione, l'annullamento di detta sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo preclusa alla Corte di cassazione, per i limiti connessi al giudizio di legittimità, quanto all'accertamento del nesso di causalità, la valutazione, da effettuarsi secondo il criterio del "più probabile che non" a seguito della sentenza della Corte cost. n. 182 del 2021, del materiale probatorio raccolto.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37193 del 15 settembre 2022)

42Cass. pen. n. 26877/2022

In tema di prescrizione, ove il giudice ritenga di escludere la recidiva, pur legittimamente contestata, essa resta ininfluente ad ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26877 del 12 maggio 2022)

43Cass. pen. n. 24585/2022

Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24585 del 14 marzo 2022)

44Cass. pen. n. 25962/2022

Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25962 del 3 marzo 2022)

45Cass. pen. n. 6568/2022

All'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6568 del 26 gennaio 2022)

46Cass. pen. n. 2891/2021

Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2891 del 28 ottobre 2021)

47Cass. pen. n. 38618/2021

Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38618 del 5 ottobre 2021)

48Cass. pen. n. 43700/2021

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43700 del 28 settembre 2021)

49Cass. pen. n. 42631/2021

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., avendo natura di reato abituale proprio, si consuma con la cessazione di tali complessive attività, e non in corrispondenza di ogni singola condotta, sì che, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto delle modifiche normative, anche in peius, nelle more intervenute. (Fattispecie in cui l'ultima attività illecita rilevante era stata posta in essere nell'anno 2011 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, che, inserendo la fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. citato nel novero dei reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici anni).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42631 del 15 settembre 2021)

50Cass. pen. n. 36376/2021

Nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. (La Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36376 del 23 giugno 2021)

51Cass. pen. n. 19645/2021

Si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto).–La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19645 del 2 aprile 2021)

52Cass. pen. n. 22781/2021

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22781 del 30 marzo 2021)

53Cass. pen. n. 20793/2021

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20793 del 18 marzo 2021)

54Cass. pen. n. 19150/2021

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla commissione di fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto, non è soggetto al raddoppio dei termini di prescrizione, dovendosi escludere che l'indicazione dell'art. 74 cit. da parte dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 157 cod. pen., implicante effetti derogatori "in peius", ricomprenda anche l'ipotesi di cui al comma 6, costituente fattispecie delittuosa autonoma - e non attenuata - rispetto a quella di cui al comma 1.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19150 del 22 gennaio 2021)

55Cass. pen. n. 12093/2021

È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12093 del 20 gennaio 2021)

56Cass. pen. n. 17598/2020

La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato diviene irrevocabile allorquando sia portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, in quanto, una volta scelta la via del giudizio sul merito a fronte della potenziale estinzione del reato, la rinuncia esplica i suoi effetti "hic et nunc", dando immediatamente luogo all'espletamento dell'attività processuale volta ad accertare la consistenza del tema di accusa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17598 del 18 dicembre 2020)

57Cass. pen. n. 2385/2020

Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2385 del 10 dicembre 2020)

58Cass. pen. n. 52/2020

Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 52 del 15 ottobre 2020)

59Cass. pen. n. 36258/2020

Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36258 del 7 ottobre 2020)

60Cass. pen. n. 23410/2020

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado riqualificando i fatti da delitti tentati a consumati, tornando alla imputazione originaria, rispetto alla quale, pertanto, ha sottolineato la Corte, l'imputato aveva avuto ampia possibilità di far valere le proprie ragioni).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23410 del 1 luglio 2020)

61Cass. pen. n. 13671/2020

In tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13671 del 1 aprile 2020)

62Cass. pen. n. 15238/2020

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15238 del 19 febbraio 2020)

63Cass. pen. n. 15109/2020

Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15109 del 18 febbraio 2020)

64Cass. pen. n. 18182/2020

Nel caso di annullamento, per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che abbia condannato l'imputato in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non prevale sul giudizio di assoluzione dell'imputato nel merito, non adeguatamente confutato. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando, come nella specie, l'annullamento del capo della sentenza concernente l'azione civile derivi dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata, con revoca delle statuizioni civili).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18182 del 6 febbraio 2020)

65Cass. pen. n. 15758/2020

In tema di ricorso per cassazione, la sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, allorché l'imputato rinunci alla prescrizione (nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità) allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15758 del 30 gennaio 2020)

66Cass. pen. n. 13539/2020

In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 13539 del 30 gennaio 2020)

67Cass. pen. n. 11928/2020

L'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al responsabile civile assente all'udienza preliminare, ancorché regolarmente citato, impedisce che egli acquisti la qualità di parte e che nei suoi confronti faccia stato l'accertamento contenuto nella sentenza. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 23/05/2018).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11928 del 17 gennaio 2020)

68Cass. pen. n. 11042/2020

È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11042 del 15 gennaio 2020)

69Cass. pen. n. 14041/2020

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'art.578-bis cod.proc.pen. consente la confisca per equivalente ex art.322-ter cod.pen., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14041 del 9 gennaio 2020)

70Cass. pen. n. 41992/2019

Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 legge 30 gennaio 1963, n. 300), unicamente nell'ambito delle cd. estradizioni processuali, relative cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cd. esecutive).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41992 del 11 ottobre 2019)

71Cass. pen. n. 43255/2019

In tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto, attesa la natura eventualmente abituale dei reati, solo in questo momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43255 del 19 settembre 2019)

72Cass. pen. n. 26868/2019

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26868 del 18 giugno 2019)

73Cass. pen. n. 46744/2018

Il termine di prescrizione del delitto di appropriazione indebita, nel caso di mandato a vendere, comincia a decorrere dal momento in cui il mandatario rifiuta, senza alcuna giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore, poiché è in questo momento che egli manifesta la volontà di detenere "uti dominus" il bene sul quale non ha più alcun diritto.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46744 del 15 ottobre 2018)

74Cass. pen. n. 40150/2018

In tema di prescrizione, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, durante il tempo necessario all'espletamento della procedura di informativa alla persona offesa della facoltà di proporre querela, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto, non opera la sospensione del corso della prescrizione del reato, non potendo gravare sull'imputato l'impiego di un termine per consentire alla persona offesa di esprimersi, con la possibilità di far proseguire il processo pendente.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 40150 del 7 settembre 2018)

75Cass. pen. n. 27582/2018

In tema di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre da ciascuna singola condotta di per sé idonea ad integrare il reato e non dall'ultima di queste. (In motivazione, la Corte ha precisato che per la consumazione del reato eventualmente abituale - quali sono le fattispecie in oggetto - è sufficiente il compimento della condotta tipica anche una sola volta, sicché la reiterazione della medesima condotta, sorretta da un'unitaria volizione delittuosa, dà luogo ad un unico reato, pur aggravandone il disvalore penale).(Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 27582 del 15 giugno 2018)

76Cass. pen. n. 25532/2018

I reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25532 del 6 giugno 2018)

77Cass. pen. n. 3391/2018

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 3391 del 24 gennaio 2018)

78Cass. pen. n. 9956/2018

Ai fini della prescrizione del delitto di "stalking", che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9956 del 11 gennaio 2018)

79Cass. pen. n. 46467/2017

In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46467 del 16 giugno 2017)

80Cass. pen. n. 22127/2017

Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma secondo, e 161, comma secondo, cod. pen., oltre che dell'aggravamento della pena edittale, la recidiva reiterata infraquinquennale è del tutto equiparata alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, essendo sufficiente, per la determinazione dei predetti effetti, la presenza anche di due soli elementi specializzanti rispetto alla recidiva semplice.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22127 del 8 maggio 2017)

81Cass. pen. n. 14767/2017

In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14767 del 24 marzo 2017)

82Cass. pen. n. 6369/2017

In tema di prescrizione dei reati colposi, è legittima, in quanto non viola il principio di legalità, la contestuale applicazione della disposizione di cui all'art. 157 cod. pen., nel testo previgente alla legge 5 dicembre 2005 n.251 (in quanto legge più favorevole al reo), e la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, che ha abolito la previsione della recidiva nei reati colposi, attesa l'autonomia degli istituti della prescrizione e della recidiva.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6369 del 10 febbraio 2017)

83Cass. pen. n. 53667/2016

In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre nella seconda dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 53667 del 16 dicembre 2016)

84Cass. pen. n. 48578/2016

Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale; termine che, con riferimento alla dichiarazione 2008 relativa al periodo di imposta 2007, deve essere individuato nel 30 settembre 2008, anziché nell'ordinario 31 luglio, per effetto della proroga disposta dall'art. 3 del D.L. n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2008.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48578 del 17 novembre 2016)

85Cass. pen. n. 44335/2016

Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'insorgenza della malattia "in fieri", anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 44335 del 19 ottobre 2016)

86Cass. pen. n. 35404/2016

Il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen., introdotto (anche) per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. dall'art. 4, comma primo, legge 1 ottobre 2012, n. 172, non è applicabile a fatti di violenza sessuale arrestatisi sulla soglia del tentativo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35404 del 24 agosto 2016)

87Cass. pen. n. 29869/2016

In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29869 del 14 luglio 2016)

88Cass. pen. n. 29627/2016

In tema di contravvenzioni, la disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore e relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29627 del 13 luglio 2016)

89Cass. pen. n. 44826/2014

Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che è illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44826 del 27 ottobre 2014)

90Cass. pen. n. 45158/2013

In tema di prescrizione del reato, nell'ipotesi di imputazione plurima, il principio che impone l'applicazione integrale della disciplina più favorevole tra quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e quella precedente trova applicazione con riferimento a ogni singolo fatto di reato, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo.–In tema di prescrizione del reato, la Corte di cassazione può procedere all'immediata declaratoria dell'estinzione del reato solo in presenza di riferimenti temporali che siano di per sé sufficientemente univoci o di riferimenti temporali la cui incertezza sia insanabile; diversamente, si rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per consentire al giudice di merito una nuova valutazione sul punto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45158 del 8 novembre 2013)

91Cass. pen. n. 34568/2013

La rinunzia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammissibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34568 del 8 agosto 2013)

92Cass. pen. n. 28290/2013

In materia di prescrizione, nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen., la prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo di cui al comma secondo dell'art. 161 cod.pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28290 del 28 giugno 2013)

93Cass. pen. n. 23944/2013

Il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dall'art. 157, comma sesto, c.p. è applicabile esclusivamente alle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi secondo e terzo, c.p.) o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inapplicabile l'aumento dei termini di prescrizione all'ipotesi di concorso formale di più omicidi colposi).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 23944 del 3 giugno 2013)

94Cass. pen. n. 7553/2013

In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7553 del 15 febbraio 2013)

95Cass. pen. n. 15933/2012

Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 15933 del 24 aprile 2012)

96Cass. pen. n. 26826/2011

Non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, una volta riconosciuta all'imputato l'attenuante dell'art. 8, comma primo, del medesimo D.L. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 abbia come effetto l'elisione automatica della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del medesimo D.L.)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 26826 del 8 luglio 2011)

97Cass. pen. n. 20832/2011

La causa estintiva della prescrizione, una volta dichiarata con sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove ciò avvenisse, sarebbe violato il divieto di "reformatio in peius").(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20832 del 25 maggio 2011)

98Cass. pen. n. 14248/2011

Non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, dell'aumento di pena collegato alla recidiva che non sia stata contestata.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14248 del 11 aprile 2011)

99Cass. pen. n. 12400/2011

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12400 del 28 marzo 2011)

100Cass. pen. n. 10725/2011

La disciplina della prescrizione del reato introdotta con la novella codicistica apportata con la L. n. 251 del 2005 non trova applicazione, seppure i termini di prescrizione risultino per i reati per cui si procede più brevi, nei processi in cui già prima dell'entrata in vigore della indicata legge di modifica era stata emessa la sentenza di primo grado, e ciò pur quando il processo sia successivamente regredito a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza medesima.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10725 del 16 marzo 2011)

101Cass. pen. n. 45023/2010

La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45023 del 22 dicembre 2010)

102Cass. pen. n. 43771/2010

In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma quarto, c.p.), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43771 del 11 dicembre 2010)

103Cass. pen. n. 43343/2010

In tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto applicabili le nuove norme sulla prescrizione, in quanto la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43343 del 6 dicembre 2010)

104Cass. pen. n. 33871/2010

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena così come determinato in forza dell'art. 63. comma quarto, c. p.. (In motivazione, la S.C. ha affermato che il principio di cui in massima trova applicazione anche nel vigore della disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251).–Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33871 del 17 settembre 2010)

105Cass. pen. n. 26312/2010

La disciplina della prescrizione più favorevole in riferimento ai reati di usura commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, la quale ha contestualmente modificato i termini di prescrizione dei reati in generale ed ha aumentato la pena detentiva edittale massima per il reato di usura portandola da sei a dieci anni, è quella contenuta nell'indicata novella. (La Corte ha escluso in motivazione che l'applicazione del nuovo più breve termine prescrizionale parametrato alla pregressa più lieve pena si risolva nella indebita creazione di una "tertia lex" ).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26312 del 9 luglio 2010)

106Cass. pen. n. 22357/2010

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22357 del 11 giugno 2010)

107Cass. pen. n. 21947/2010

La determinazione del termine di prescrizione del reato va effettuata secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno successivo al verificarsi del fatto e senza tenere conto dei giorni effettivi di cui è composto l'anno o il mese.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21947 del 8 giugno 2010)

108Cass. pen. n. 20567/2010

Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20567 del 1 giugno 2010)

109Cass. pen. n. 6306/2010

La prescrizione del reato maturata anteriormente alla rinuncia all'appello proposto dal solo P.M. avverso sentenza di condanna dell'imputato va dichiarata dalla Corte di cassazione, qualora non vi abbia provveduto il giudice di secondo grado che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione, sempre che non emergano elementi certi per un proscioglimento dell'imputato nel merito.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6306 del 16 febbraio 2010)

110Cass. pen. n. 3368/2010

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicabilità retroattiva del termine prescrizionale più favorevole, di cui all'art. 10, comma terzo, L. 7 dicembre 2005, n. 251, è rilevante il "tempus commissi delicti" e non già la formale pendenza del procedimento penale, connessa alla data di iscrizione del reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. (Nella fattispecie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto che doveva essere applicato il più lungo periodo prescrizionale previsto dalla nuova normativa, in quanto, benchè il reato risultasse consumato nel gennaio 2005, alla data dell'entrata in vigore della L. 251 del 2005 non era stata effettuata la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato) della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. 7 dicembre 2005, n. 251.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3368 del 26 gennaio 2010)

111Cass. pen. n. 48042/2009

In tema di prescrizione dei reati è consentita la simultanea applicazione della disciplina del termine di prescrizione anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, se più favorevole all'imputato, e della disciplina relativa alla durata massima della sospensione del medesimo termine dettata dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p., come modificato dalla legge indicata, qualora all'entrata in vigore di quest'ultima il procedimento non risulti pendente in grado di appello non essendo stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado. (In motivazione la S.C. ha affermato che dal secondo e dal terzo comma dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 deve trarsi l'implicazione che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del "favor rei", come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art. 2 c.p.).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48042 del 16 dicembre 2009)

112Cass. pen. n. 41964/2009

L'esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione con L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. e alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), è antecedente ad essa. Ne consegue che il reato punito con detta pena commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge è imprescrittibile pur senza una specifica disposizione in tal senso. (Fattispecie concernente misura cautelare personale disposta in relazione a delitto di omicidio volontario aggravato, ritenuta dall'imputato illegittima per l'intervenuta prescrizione del reato).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41964 del 30 ottobre 2009)

113Cass. pen. n. 13523/2009

In tema di prescrizione del reato, ai fini del meccanismo di calcolo delle circostanze attenuanti speciali, deve ritenersi che, a seguito della disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, continui ad applicarsi ai medesimi anche la previgente disposizione di cui all'art. 157, comma secondo, c.p., con la conseguenza che alla diminuzione minima corrisponde il massimo della pena edittale autonomamente stabilita per questo tipo di attenuanti rispetto alla pena ordinaria del reato. (Fattispecie relativa all'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13523 del 26 marzo 2009)

114Cass. pen. n. 12374/2009

Gli effetti della rinuncia alla prescrizione non sono limitati alla fase processuale nella quale è intervenuta (nel caso di specie, il giudizio di primo grado).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12374 del 19 marzo 2009)

115Cass. pen. n. 7112/2009

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione, il momento determinante per stabilire la pendenza del procedimento in appello va individuato nell'emissione del decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 c.p.p..(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7112 del 18 febbraio 2009)

116Cass. pen. n. 47380/2008

Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 47380 del 19 dicembre 2008)

117Cass. pen. n. 43372/2008

La sospensione del termine di prescrizione disposta dal giudice su accordo delle parti, ma fuori dai casi previsti dalla legge, è priva di effetti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43372 del 20 novembre 2008)

118Cass. pen. n. 38558/2008

Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato d'ebbrezza commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a ), c.s., ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall'art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata. (In motivazione la Corte ha precisato che l'applicazione della norma incriminatrice come modificata dal D.L. n. 117 del 2007 comporta anche l'applicazione dei più lunghi termini di prescrizione introdotti per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dalla L. n. 251 del 2005 e dunque determina un risultato meno favorevole per l'imputato ).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38558 del 10 ottobre 2008)

119Cass. pen. n. 33344/2008

La rinuncia alla prescrizione inequivocabilmente portata a conoscenza dell'organo procedente è irrevocabile.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33344 del 11 agosto 2008)

120Cass. pen. n. 31702/2008

La presenza del giudizio d'appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, L. n. 251 del 2005 (come interpretato dalla Corte costituzionale a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393 del 2006), ai fini dell'applicazione delle “vecchie” o delle “nuove” norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronunzia della sentenza di primo grado, che coincide con il momento della lettura del dispositivo e non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31702 del 29 luglio 2008)

121Cass. pen. n. 26101/2008

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio nel momento in cui è proposto l'appello.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26101 del 30 giugno 2008)

122Cass. pen. n. 18382/2008

In tema di prescrizione del reato, il deposito dell'atto di appello segna il momento nel quale si determina la pendenza del giudizio di secondo grado, che rappresenta il discrimine temporale per l'applicazione dei termini prescrizionali più favorevoli all'imputato nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18382 del 7 maggio 2008)

123Cass. pen. n. 16701/2008

La norma transitoria di cui all'art. 10, comma terzo, della L. n. 251 del 2005, anche come integrata con la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso quello di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.–La norma transitoria di cui all'art. 10. comma terzo, della L. n. 251 del 2005, anche come integrata con la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso quello di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16701 del 22 aprile 2008)

124Cass. pen. n. 2126/2008

In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non è consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi di usura e di prescrizione) e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto all'applicazione del termine di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di sospensione del suo corso).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2126 del 15 gennaio 2008)

125Cass. pen. n. 1574/2008

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005 la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la sentenza di primo grado, che deve ritenersi intervenuta all'atto della lettura del dispositivo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1574 del 11 gennaio 2008)

126Cass. pen. n. 41965/2007

In tema di prescrizione del reato, la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 non comporta un'applicazione indistinta della previsione di cui all'art. 6 L. n. 251 del 2005, avendola limitata ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge. (La Corte ha precisato che, con la pronuncia della sentenza, il giudizio di primo grado è definitivamente concluso e che la proposizione dell'atto di appello determina automaticamente la competenza del giudice di appello a conoscere del processo).(Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 41965 del 14 novembre 2007)

127Cass. pen. n. 34915/2007

In tema di prescrizione, qualora sia stato contestato un reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibile ai sensi dell'art. 416 c.p., in quanto costituito da condotta posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della L. 19 marzo 2001 n. 92 — introduttiva, con l'art. 1, comma primo, lett. a), della specifica figura di reato di cui all'art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 — deve tenersi conto, ai fini dell'individuazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. 5 dicembre 2005 n. 251, di quale sia la disciplina più favorevole, anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 157, comma sesto, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della cit. Legge n. 251 del 2005, per il caso di delitti compresi tra quelli di cui all'art. 51, commi terzo bis e terzo quater c.p.p., tra i quali è stato inserito il delitto di cui all'art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973, fermo restando che la pena da assumere a base del computo dev'essere sempre quella, meno grave, prevista dalla norma incriminatrice vigente all'epoca del fatto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fossero quindi più favorevoli i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. nel testo previgente).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34915 del 17 settembre 2007)

128Cass. pen. n. 28539/2007

Il termine di prescrizione dei delitti di competenza del giudice di pace è quello ordinario e non quello di tre anni previsto dall'art. 157, comma quinto, c.p. in relazione ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, a nulla rilevando la circostanza che nel procedimento dinanzi al predetto giudice possano essere irrogate solo le pene pecuniarie vigenti, se esclusive, ovvero quelle paradetentive della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quelle detentive, sole o congiunte a pene pecuniarie, in quanto le citate sanzioni paradetentive sono considerate per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Fattispecie relativa a concorso dei reati di ingiuria e lesione personale)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28539 del 18 luglio 2007)

129Cass. pen. n. 18391/2007

La rinuncia alla prescrizione — esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge — presuppone, ai sensi dell'art. 157 c.p., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.–L'art. 157 c.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2004, prevede che la rinuncia alla prescrizione debba essere operata espressamente dall'imputato; ne consegue che è necessaria, per la sua efficacia, una dichiarazione di volontà espressa e pacifica che non ammette equipollenti, come ad esempio la proposizione della istanza di applicazione della pena.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18391 del 15 maggio 2007)

130Cass. pen. n. 17399/2007

È legittima la decisione con cui il giudice di pace applichi — in ordine al reato di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) — il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma quinto, c.p. (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005), considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale «la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive» e che, ai sensi dell'art. 18 c.p., sono pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Ne deriva che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (applicabili nella specie) non possono essere considerate pene detentive ai fini dell'applicazione dell'art. 157, comma quinto, c.p., ancorché l'art. 58 D.L.vo n. 274 del 2000 assegni ad esse tale valenza giuridica ad ogni altro effetto di legge, sia pure in contrasto con l'art. 53, comma secondo, del suddetto D.L.vo n. 274, in virtù del quale il condannato alla permanenza domiciliare non è considerato in stato di detenzione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17399 del 8 maggio 2007)

131Cass. pen. n. 39086/2006

In materia di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione, introdotta con la L. 5 dicembre 2005 n. 251, è meno favorevole di quella previgente, con la conseguenza che essa non si applica ai procedimenti in corso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39086 del 27 novembre 2006)

132Cass. pen. n. 19472/2006

In tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor rei deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19472 del 6 giugno 2006)

133Cass. pen. n. 27449/2005

In ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all'obbligo il termine iniziale della prescrizione del reato coincide non con la data di scadenza del termine originariamente assegnato dal giudice per l'adempimento, ma con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio è divenuto definitivo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27449 del 22 luglio 2005)

134Cass. pen. n. 23412/2005

La rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso altresì la possibilità che il silenzio dell'imputato, in presenza di una richiesta avanzata dal difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23412 del 21 giugno 2005)

135Cass. pen. n. 12380/2005

È inefficace la rinuncia alla prescrizione proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, ancorché la relativa dichiarazione sia stata avanzata alla presenza dell'imputato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12380 del 1 aprile 2005)

136Cass. pen. n. 6986/2005

Il reato di omesso pagamento della somma applicata a titolo di sanzione sostitutiva, dal giudice in sede di condanna su richiesta dell'imputato (art. 83 legge 24 novembre 1981, n. 689), ha natura omissiva e l'antigiuridicità della condotta permane fino a quando permane l'interesse dello Stato all'adempimento, con la conseguenza che non inizia a decorrere il termine di prescrizione fino a quando non si adempia all'ordine di pagamento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6986 del 23 febbraio 2005)

137Cass. pen. n. 42557/2004

L'estinzione per prescrizione di una contravvenzione (nella specie: art. 186 codice della strada) che commini oltre alla sanzione penale anche una sanzione amministrativa, non comporta anche l'estinzione di quest'ultima, atteso che l'accertamento del fatto-reato cui consegue la sanzione amministrativa deve ritenersi effettuato anche nel caso in cui il processo si concluda con declaratoria di prescrizione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 42557 del 29 ottobre 2004)

138Cass. pen. n. 3900/2004

In tema di prescrizione del reato (art. 157 c.p.), il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti. (Contrasto segnalato con relazione n. 50 del 1999).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3900 del 30 gennaio 2004)

139Cass. pen. n. 49540/2003

In tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonché di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio; da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivato il diniego di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, oltre che per insufficiente giustificazione, anche in considerazione del fatto che il difensore aveva ottenuto in precedenza già due rinvii e che si trattava di reato prossimo alla prescrizione).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49540 del 31 dicembre 2003)

140Cass. pen. n. 47437/2003

In tema di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va emessa solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Essa dunque non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, né in ordine alla sussistenza del fatto, né in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Suprema Corte ha annullato la statuizione di falsità documentale relativa ad una domanda di condono edilizio con riferimento ad imputati, per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47437 del 11 dicembre 2003)

141Cass. pen. n. 34481/2003

L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 368 c.p. (calunnia) si realizza anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34481 del 14 agosto 2003)

142Cass. pen. n. 25680/2003

Il termine di prescrizione deve essere computato in riferimento alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali, e ciò anche in relazione alle fasi processuali precedenti, dovendosi in base ad esso stabilire, nella verifica di eventuale estinzione del reato, l'efficacia dei fatti interruttivi o sospensivi di volta in volta intervenuti.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25680 del 12 giugno 2003)

143Cass. pen. n. 23251/2003

L'estensione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., non preclude il formarsi ab initio del giudicato, con la conseguenza che l'operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo, presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell'imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23251 del 27 maggio 2003)

144Cass. pen. n. 13710/2003

Il giudice che decide sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una volta escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., non può successivamente dichiarare estinto per prescrizione il reato nella fase in cui valuti positivamente l'accordo concluso fra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti e al conseguente loro bilanciamento, accordo finalizzato alla determinazione della pena da infliggere in concreto e non già ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13710 del 26 marzo 2003)

145Cass. pen. n. 7307/2003

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5) c.p., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Nel caso di specie si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186 commi 2 e 6 c.s.).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7307 del 14 febbraio 2003)

146Cass. pen. n. 22648/2001

L'omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello nel quale sia stata dichiarata la prescrizione integra una nullità assoluta che, nonostante l'intervenuta estinzione del reato, prevale sull'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22648 del 1 giugno 2001)

147Cass. pen. n. 13992/2001

In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie punita dall'art. 25, sesto comma, del D.P.R. n. 203 del 1988, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto producente emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva) i cui effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (c.d. informazione ambientale) da parte dell'autorità amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto. (Fattispecie in materia di applicazione della prescrizione del reato a seguito di cessazione degli effetti per la sopravvenuta conoscenza da parte della P.A.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13992 del 6 aprile 2001)

148Cass. pen. n. 12369/2000

La prescrizione del reato, maturatasi nel corso del giudizio di secondo grado promosso da uno degli imputati, può operare, in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, anche a favore di altro imputato non appellante, solo a condizione che nei confronti di quest'ultimo la sentenza non fosse già divenuta esecutiva prima che il termine prescrizionale venisse a scadenza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12369 del 30 novembre 2000)

149Cass. pen. n. 12048/2000

Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 c.p.p., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12048 del 23 novembre 2000)

150Cass. pen. n. 4146/2000

Quando con l'impugnazione si faccia questione unicamente della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie al reato, gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l'eventuale prescrizione del reato maturata nel frattempo.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4146 del 6 ottobre 2000)

151Cass. pen. n. 9031/2000

In tema di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, l'accertamento della nullità del decreto di citazione a giudizio non è di ostacolo al riconoscimento degli effetti della prescrizione, nel frattempo maturata, atteso che la predetta nullità, se pur fosse dichiarata, farebbe semplicemente regredire il processo nella fase preliminare al giudizio di secondo grado, fase nella quale il giudice dovrebbe comunque prendere atto della estinzione del reato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9031 del 10 agosto 2000)

152Cass. pen. n. 1217/2000

Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva sono esclusivamente quelle che operano successivamente al passaggio in giudicato della condanna, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione del reato i cui effetti estintivi operano soltanto in relazione al decorso del tempo durante la fase di cognizione, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale compimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può avere effetto.(Cassazione penale, Sez. II, ordinanza n. 1217 del 4 luglio 2000)

153Cass. pen. n. 5496/2000

Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione penale quello di dichiarare estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si fosse verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed invero, la decisione di condanna del giudice di merito passata in giudicato, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità del giudicato penale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5496 del 2 marzo 2000)

154Cass. pen. n. 1018/2000

In tema di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata la estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 c.p. (vale a dire il termine ordinario, più la sua metà), ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto, nelle sue sei ipotesi, nel comma primo dell'art. 157 stesso codice. Conseguentemente, come è indubbio che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato se, tra la data di commissione del reato ed il primo atto potenzialmente interruttivo, sia trascorso il termine ordinario, così è altrettanto evidente che il medesimo effetto si verifica nella ipotesi in cui, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini temporali normativamente prefissati dall'art. 157 c.p., alcun altro atto idoneo a determinare la interruzione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1018 del 31 gennaio 2000)

155Cass. pen. n. 14109/1999

In tema di patteggiamento, nel caso in cui la scelta pattizia volta all'applicazione della pena su richiesta ricada anche su una ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14109 del 10 dicembre 1999)

156Cass. pen. n. 13300/1999

La rinuncia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi di tale causa estintiva; invero la rinuncia presuppone che il diritto il cui esercizio essa ha ad oggetto sia già maturato, dato che, solo da quel momento, l'interessato può realmente valutarne gli effetti. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di appello, in presenza della rinuncia alla prescrizione operata dall'imputato, aveva ugualmente dichiarato la estinzione del reato ai sensi degli artt. 157-160 c.p., ritenendo che la rinuncia alla prescrizione, intervenuta dopo lo spirare del termine previsto per il suo maturare, fosse ininfluente).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13300 del 19 novembre 1999)

157Cass. pen. n. 11945/1999

La finalità della richiesta di patteggiamento è quella di condurre alla applicazione della pena concordata; pertanto la indicazione, nell'accordo, di circostanze attenuanti ha come scopo unicamente la determinazione, in concreto, della pena e non certo quello di conseguire la estinzione del reato per prescrizione, nel qual caso il giudice deve non ratificare l'accordo delle parti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11945 del 19 ottobre 1999)

158Cass. pen. n. 7018/1999

Nel giudizio di legittimità non può essere dichiarata la prescrizione di un reato laddove in punto di responsabilità, ritenuta ed accertata, si sia determinato il giudicato prima del maturarsi del termine di prescrizione, sussistendo il limite del principio della formazione progressiva del giudicato, per cui la mancanza di impugnazione di quel capo della sentenza rende definitivo il relativo iter processuale sul punto.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7018 del 3 giugno 1999)

159Cass. pen. n. 4383/1999

In tema di assegno bancario, la tesi della emissione del titolo in una data diversa da quella che appare sullo stesso deve essere rigorosamente provata, in quanto, fino a dimostrazione del contrario, avrà vigore la prova derivante dal dato formale e documentale evidenziato dal titolo e dalla disciplina sostanziale del sistema di norme che regola la materia, sistema che, imponendo rigidi requisiti formali e vietando il patto di successivo riempimento, comporta la presunzione semplice della corrispondenza della data apposta sul titolo a quella di compilazione e di effettiva traditio. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva eccepito la prescrizione, sostenendo che il titolo era stato emesso prima della data sullo stesso apposta e denunciando che, in sede di appello, si era omessa l'assunzione di prova decisiva sul punto. La Suprema Corte, sulla base dei principi sopra esposti e rilevando che la mancata rinnovazione del dibattimento in secondo grado era da addebitarsi all'inerzia del ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che regola il processo accusatorio, ha rigettato il ricorso).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4383 del 8 aprile 1999)

160Cass. pen. n. 4704/1998

In tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. e pertanto si verifica la prescrizione qualora dopo un atto interruttivo non sia compiuto alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art. 157 detto codice. (Fattispecie in cui è stato ritenuto prescritto il reato di falsa testimonianza commesso il 31 maggio 1991, per il quale era stata pronunciata sentenza di primo grado il 19 marzo 1992 ed emesso decreto di citazione a giudizio il 23 giugno 1997).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4704 del 21 aprile 1998)

161Cass. pen. n. 4307/1998

Per determinare il tempo della prescrizione il giudice non può non tenere conto del bilanciamento delle circostanze, onde nell'ipotesi in cui con la sentenza di annullamento venga confermato il reato-base ma rinviata al giudice di merito la valutazione sulle circostanze, non può dirsi che il fatto-reato nella sua interezza abbia ormai autorità di giudicato, stante la connessione essenziale tra il reato base e le circostanze. Pertanto, qualora il giudice del rinvio, investito sul punto dalla sentenza di annullamento, ritenga l'esistenza delle attenuanti o la loro prevalenza sulle aggravanti, e, per tale ragione, si concretizzi il tempo della prescrizione, è tenuto a dichiarare estinto il reato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4307 del 9 aprile 1998)

162Cass. pen. n. 2809/1998

La regola secondo la quale l'inizio del termine di prescrizione del reato coincide con l'esaurimento del reato continuato è applicabile anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia individuato successivamente nella sentenza, dal momento che, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo, il reato continuato va considerato in modo unitario, sicché la prescrizione non può avere inizio finché sussiste ed è in corso la condotta determinata dall'unitario disegno criminoso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2809 del 4 marzo 1998)

163Cass. pen. n. 2522/1998

In materia di malattia professionale eziologicamente connessa a fattori determinanti una evoluzione nel tempo, come nel caso di ipoacusia, il momento consumativo del reato non è quello in cui sarebbe venuto meno il comportamento del responsabile bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il dies commissi delicti deve essere retrodatato al momento in cui risulti comunque la malattia in fieri, anche se non stabilizzata.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2522 del 27 febbraio 1998)

164Cass. pen. n. 11541/1997

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente al fine di far valere la prescrizione del reato, intervenuta nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione. Invero, fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile, il giudice, salvo eventuali preclusioni, deve sempre applicare la legge penale e, nella specie, l'art. 129 c.p.p. impone al giudice il dovere di dichiarare l'estinzione del reato in qualsiasi stato e grado del processo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11541 del 15 dicembre 1997)

165Cass. pen. n. 9553/1997

L'effetto estintivo della prescrizione che maturi nella pendenza del ricorso per cassazione produce i suoi effetti anche con riferimento agli imputati non ricorrenti indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati dal ricorrente, purché non di natura strettamente personale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9553 del 24 ottobre 1997)

166Cass. pen. n. 7739/1997

Al reato di porto di armi improprie senza giustificato motivo, ancorché punito in concreto con la sola ammenda in virtù del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, si applica il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 157, primo comma, n. 5 c.p. (In motivazione la Corte ha osservato che dovendosi ritenere la circostanza attenuante in parola di tipo «discrezionale» — per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria anche in presenza di un fatto ritenuto lieve — il riconoscimento della sua sussistenza è inidoneo ad influire sulla durata del termine utile per la prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente sanzionato anche con la pena detentiva, precludendo così il ricorso al termine di due anni fissato dalla legge per le contravvenzioni punite con la sola ammenda; ed ha altresì precisato che neppure può invocarsi il principio secondo il quale la durata della prescrizione deve essere determinata in relazione al reato ritenuto in sentenza, la cui operatività è esclusa dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 157 c.p., in forza della quale «quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva»).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 7739 del 31 luglio 1997)

167Cass. pen. n. 5354/1997

Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione di un reato occorre avere riguardo alla fattispecie criminosa nella sua concreta e specifica configurazione finale così come accertata e descritta dal giudice in sentenza a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; e ciò, nell'ipotesi di reati in continuazione, con riferimento a ciascuno di essi, sicché è indifferente, una volta concesse le attenuanti generiche, che esse siano state ritenute equivalenti alle aggravanti contestate in ordine ad altri reati, se per uno o per alcuni di essi non sia stata contestata o ritenuta aggravante alcuna: in tal caso, ed in relazione a questi, la pena edittale deve essere pertanto ridotta — ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p. — nella misura minima di un giorno, e sulla base dell'esito di tale operazione deve essere apprezzato il termine per la prescrizione. (Fattispecie in cui, essendo stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere in continuazione con altri reati, solo essi aggravati, ed essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte ha ritenuto prescritto il reato associativo in quanto, non risultando esso aggravato, la riduzione di un giorno operata sulla pena edittale massima in virtù della concessione delle predette attenuanti aveva reso applicabile il più breve termine di estinzione del reato di cui all'art. 157, primo comma, n. 4 c.p.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5354 del 6 giugno 1997)

168Cass. pen. n. 2626/1997

Anche nel giudizio speciale di cui all'art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento) il tempo necessario per la prescrizione dei reati va determinato con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza ed in particolare tenendo conto delle attenuanti che hanno formato oggetto dell'accordo. Invero la verifica in ordine all'insussistenza dei presupposti per far luogo ad un proscioglimento è imposta al giudice dall'art. 444 comma secondo in virtù dell'esercizio del potere giurisdizionale attuato anche nel procedimento in questione. Né d'altro canto può rinviarsi, nella richiesta di applicazione della pena, alcuna forma negoziale né legale di rinuncia alla prescrizione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2626 del 18 marzo 1997)

169Cass. pen. n. 604/1997

Il reato di cui all'art. 1164 c.n. (inosservanza di provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive), consistendo nell'inosservanza di una disposizione legislativa o regolamentare o di un provvedimento amministrativo, è reato omissivo permanente, la cui permanenza cessa quando il contravventore non è più in grado di ottemperare alla disposizione o al provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la permanenza era cessata alla data in cui il sequestro preventivo era stato notificato all'imputato, poiché solo da questa data egli — perdendo anche la disponibilità materiale del bene — era giuridicamente impossibilitato ad ottemperare all'ingiunzione; che, invece, è infondato sostenere che la permanenza sia cessata dopo la scadenza dei trenta giorni stabiliti nell'ingiunzione, oltre i quali l'esecuzione poteva avvenire d'ufficio a spese dell'interessato, poiché la scadenza di questo termine ha solo l'effetto di facultare l'ufficio all'esecuzione diretta e di caricare sul contravventore le eventuali spese ulteriori, ma non espropria il contravventore della possibilità (ora concorrente) di provvedere personalmente, possibilità che invece resta esclusa dopo l'esecuzione di un sequestro sull'opera da demolire).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 604 del 29 gennaio 1997)

170Cass. pen. n. 630/1996

La decisione che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione — quantunque l'imputato sia deceduto — sul presupposto che la prescrizione si era verificata prima della morte, deve qualificarsi inesistente. E ciò in quanto, rivestendo la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione carattere di accertamento costitutivo, si compia in tal modo un accertamento nei confronti di una persona non più in vita ed a fronte di un rapporto processuale ormai estinto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 630 del 19 gennaio 1996)

171Cass. pen. n. 11226/1994

Ai fini della produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione del reato, è sufficiente che l'atto idoneo a determinarlo sia emesso, non occorrendone anche la notificazione. (Fattispecie relativa a decreto di citazione non notificato all'imputato perché questi era sconosciuto all'indirizzo risultante dagli atti).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11226 del 9 novembre 1994)

172Cass. pen. n. 8470/1994

L'estinzione del reato per prescrizione deve essere dichiarata anche nell'ipotesi in cui il relativo termine sia maturato nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di citazione e la notifica all'imputato: il decreto di citazione a giudizio, infatti, per conseguire il suo effetto di diritto sostanziale quale atto idoneo ad interrompere il decorso del termine, deve essere notificato all'imputato. All'atto interruttivo deve riconoscersi invero natura recettizia, in quanto non esula dalle finalità dell'istituto della prescrizione l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, esigenze al cui appagamento è interessato anche ed in primo luogo l'imputato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8470 del 29 luglio 1994)

173Cass. pen. n. 5333/1993

Poiché la prescrizione costituisce un'ipotesi di rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva la sua operatività va verificata con riferimento all'azione penale esercitata per il reato che — nelle sue componenti essenziali ed accessorie — abbia ricevuto la qualifica definitiva; non, quindi — ove intervengano statuizioni innovative dell'accusa genetica, rilevanti ai fini del tempo necessario al maturarsi della prescrizione — con riguardo al fatto storico che ha determinato la formulazione dell'imputazione. E ciò anche considerando la funzione delle cause interruttive del decorso della prescrizione, connaturate alla logica stessa dell'istituto, quale manifestazione dell'interesse dello Stato alla punizione del reato, un interesse da rapportare necessariamente — condizionato come esso appare al disvalore del fatto — alla decisione ritenuta in sentenza. Ne deriva che il compimento del termine di prescrizione di un reato in data anteriore alla emissione del decreto di citazione a giudizio non può mai considerarsi un fatto sopravvenuto alla condanna, trattandosi di un evento ad essa anteriore che la decisione di merito si limita a verificare utilizzando gli strumenti più articolati e complessi propri della fase del giudizio, il cui epilogo si sostanzia, per il profilo riguardante la valutazione retrospettiva delle vicende cronologiche, in un atto di accertamento costitutivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha statuito che, nel caso in cui il giudice conceda le attenuanti generiche dichiarando la loro equivalenza con la contestata aggravante, i termini di prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato ritenuto in sentenza e non a quello originariamente contestato: un'operazione da utilizzare, non soltanto ai fini della individuazione della distanza cronologica concretamente esistente fra tempus commissi delicti e sentenza di condanna, ma anche allo scopo di verificare la susseguente efficacia di un atto interruttivo allorché l'imputazione originaria venga ad essere adottata — ed eventualmente ridotta quanto alla sua valenza antisociale — alle esigenze teologiche proprie della decisione di merito).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5333 del 26 maggio 1993) Corte cost. n. 275/1990È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., l'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunciata dall'imputato.(Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 31 maggio 1990)

174Cass. pen. n. 5610/1988

In tema di determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157 c.p. deve tenersi conto dell'aumento di pena stabilito per la recidiva in quanto, il carattere facoltativo dell'aumento della pena stabilito nell'art. 9 della L. 7 giugno 1974, n. 220 che ha modificato l'art. 99 c.p. attiene soltanto ai poteri discrezionali del giudice di cognizione nell'apprezzamento complessivo del fatto sottoposto al suo esame. Tuttavia, non può tenersi conto dell'aumento di pena ai fini della prescrizione ove la circostanza non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fatto - reato; ciò in relazione alla natura costitutiva della contestazione dell'accusa. Pertanto, quando la prescrizione si è già verificata in relazione alla contestazione originaria, deve pronunciarsi l'estinzione del reato per tale causa non potendo valere la contestazione della recidiva, come di ogni altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5610 del 7 maggio 1988)