Articolo 169 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Dispositivo

Note

(1) La norma richiama l'istituto delperdono giudiziale, un provvedimento irrevocabile con cui il giudice può decidere per l'estinzione del reato, solo però se questo è stato commesso da minorenne e al ricorrere dei requisiti previsti. Si ricordi che deve considerarsi minorenne il soggetto che all'epoca in cui ha commesso il fatto non aveva superato il diciottesimo anno d'età, ma aveva comunque già compiuto gli anni quattordici, dal momento che questa è la soglia minima prevista per l'imputabilità.Il perdono giudiziale può poi applicarsi se il minore abbia commesso un reato la cui pena non sia superiore nel massimo a due anni, ovvero non superiore nel massimo a cinque euro. Si tratta di limiti che non vanno determinati con riferimento al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso dal minore, bensì con riferimento alla sanzione che in concreto il giudice ritenga si debba applicare.Infine condizione essenziale per l'applicazione del perdono giudiziale è la ragionevole presunzione, da parte del giudice, che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del minore, lasciando presupporre, quindi, una sua buona condotta per il futuro. Pertanto, il perdono giudiziale non può essere concesso al minore già condannato in precedenza per un delitto doloso, colposo, tentato o consumato.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 33349/2024

2Cass. pen. n. 26025/2022

3Cass. pen. n. 26522/2021

4Cass. pen. n. 46586/2015

5Cass. pen. n. 6970/2012

6Cass. pen. n. 23637/2011

7Cass. pen. n. 45080/2008

8Cass. pen. n. 37454/2005

9Cass. pen. n. 1600/1997

10Cass. pen. n. 7751/1991

11Cass. pen. n. 5089/1991

12Cass. pen. n. 2239/1991

13Cass. pen. n. 7709/1989

14Cass. pen. n. 4000/1989