Articolo 452 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Delitti colposi contro l'ambiente

Dispositivo

(1)Se taluno dei fatti di cui agli articoli [452] e [452] è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.