Articolo 196 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Dispositivo

Note

(1) La norma riconosce la figura delcivilmente obbligato alla pena pecuniariain colui che esercita autorità, direzione o vigilanza nei confronti di un altro soggetto. Tale rapporto deve intendersi, secondo la dottrina prevalente, come un obbligo giuridico di controllo, che la persona civilmente obbligata era tenuta a far osservare. Quindi vi rientrano ad esempio i rapporti di custodia, familiari, di istruzione e di lavoro. In virtù di questo rapporto così inteso, il civilmente obbligato è chiamato a soddisfare un'obbligazione di natura civilistica, quantificata, nell'ammontare, in misura corrispondente alla multa o all'ammenda, trasmissibile agli eredi, accessoria, in quanto sorge con la condanna e si estingue con l'estinzione del reato o della pena (v.198) e sussidiaria, essendo condizionata alla insolvibilità del condannato. Qualora infatti il condannato ridiventi solvibile, la persona civilmente obbligata che abbia adempiuto può esperire, nei suoi confronti l'azione di regresso, al fine di recuperare quanto pagato.

(2) Quanto affermato nel secondo comma deve essere inteso nel senso che il condannato ha la possibilità di pagare la pena, anche se già convertita, attraverso la deduzione della somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato, ove possibile.