Articolo 197 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Dispositivo

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo [136].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 22399/2022

Non integra il delitto di peculato il pagamento, da parte di un ente pubblico, delle sanzioni in forma ridotta a titolo di oblazione delle contravvenzioni in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, contestate a soggetti ricoprenti incarichi apicali in seno all'ente in connessione all'attività istituzionale dagli stessi svolta, essendo l'ente titolare di un interesse legittimo all'estinzione dei reati, dai quali potrebbero discendere anche eventuali responsabilità a suo carico ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen. (Fattispecie relativa alla emissione, da parte del responsabile dell'area economica di un comune, di autorizzazione al pagamento in favore dell'ASL della somma dovuta a titolo di oblazione per violazioni antinfortunistiche rilevate a carico del Sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22399 del 10 maggio 2022)