Articolo 199 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Dispositivo
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge [1] e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (1).
Note
(1) La norma riconosce che le misure di sicurezza, al pari delle pene, sono soggette alprincipio di legalità. Si ricordi poi che a queste si applica poi anche il principio di riserva di legge, come prevede l'art. 25 Cost., comma 3. Ne deriva, quindi, che l'applicazione delle misure di sicurezza trova la propria legittimazione, nonché delimitazione solo dalla legge, che prevede dunque quale tipo di misura applicare e quando applicarla.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 37843/2019
In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37843 del 25 giugno 2019)
2Cass. pen. n. 1058/1999
Le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario possono essere concesse solo con riferimento alla esecuzione delle “pene” e non anche per le misure di sicurezza disciplinate dagli artt. 199 e ss. c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1058 del 29 marzo 1999)
3Cass. pen. n. 804/1996
La constatata mancata convalida del sequestro (probatorio o preventivo) operato dalla polizia giudiziaria impone la restituzione del manufatto abusivo, e ciò ancorché di questo sia stata ordinata la demolizione ai sensi dell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47; la restituzione, infatti, non è compatibile con l'ordine di demolizione, il quale, per il principio di tassatività delle misure di sicurezza, non può essere qualificato come sanzione atipica ad effetto ablativo, parzialmente assimilabile alla confisca obbligatoria.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 804 del 12 marzo 1996)
4Cass. pen. n. 104/1995
L'ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere qualificato «sanzione giurisdizionale atipica ad effetto ablativo», assimilabile parzialmente alla confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente del sequestro probatorio o preventivo, perché non è concepibile un'assimilazione parziale dell'ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 c.p.), mentre i dettati degli artt. 262, comma quarto e 323 comma terzo c.p.p. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca. Pertanto non è possibile mantenere il sequestro probatorio o preventivo di una costruzione abusiva dopo la sentenza definitiva.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 104 del 25 febbraio 1995)
5Cass. pen. n. 2196/1994
Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell'art. 209, comma 1, c.p.p., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall'art. 25, comma 3, Cost. e dall'art. 199 c.p., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 c.p.), sia inquadrabile nell'ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall'art. 228, comma 1, c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2196 del 26 agosto 1994)