Articolo 200 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Dispositivo

Note

(1) I primi due commi si riferiscono all'applicabilità della misura di sicurezza nel tempo e in merito si ricordi che la dottrina maggioritaria, sostenuta dalla giurisprudenza, ritiene che, se da un lato, in ossequio al dettato costituzionale, non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato (principio di irretroattività), si può invece applicare una misura di sicurezza per un reato per il quale al momento della commissione del fatto non era prevista alcuna misura od era prevista una misura diversa, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività, dal momento che l'applicazione della misura viene valutata non in riferimento alla commissione del fatto, bensì alla valutazione della pericolosità del soggetto, fatta proprio al momento applicativo della misura.

(2) L'ultimo comma si occupa invece di definire che le misure di sicurezza, data la funzione di prevenzione speciale delle stesse, si applicano agli stranieri solo se presenti nel territorio dello Stato, intendendosi tali i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. pen. n. 45642/2024

2Cass. pen. n. 14095/2024

3Cass. pen. n. 18837/2024

4Cass. pen. n. 11066/2023

5Cass. pen. n. 213/2023

6Cass. pen. n. 2304/2020

7Cass. pen. n. 14598/2018

8Cass. pen. n. 5536/2016

9Cass. pen. n. 4880/2015

10Cass. pen. n. 13039/2005

11Cass. pen. n. 11097/2002

12Cass. pen. n. 7045/2000

13Cass. pen. n. 3651/1997

14Cass. pen. n. 775/1996

15Cass. pen. n. 3391/1995