Articolo 205 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Provvedimento del giudice

Dispositivo

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [c.p.p. [533] o di proscioglimento [c.p.p. [658].

Possono essere ordinate con provvedimento successivo [679] (1):

Note

(1) La competenza, ex art. 679 c.p.p., spetta al magistrato di sorveglianza. Solo nel caso della confisca al giudice dell'esecuzione.

(2) Il riferimento è qui sia allatitante, ovvero a colui che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione, sia all'evasoovvero colui che, essendo arrestato o detenuto, fugge dal luogo in cui è rinchiuso, equiparato da giurisprudenza e dottrina al latitante.

(3) Si tratta delle ipotesi di dichiarazione di abitualità e/o professionalità nel reato.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 13131/2019

È illegittima l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata con un provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento al di fuori dei casi di cui all'art. 205, comma secondo, cod. pen., da considerare tassativi.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13131 del 4 dicembre 2019)

2Cass. pen. n. 2260/2014

Le misure di sicurezza devono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 dell'art. 205, comma secondo, cod. pen.) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti "quasi reati" (artt. 49 e 115 cod. pen.), e ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità manifestate dal reato o dal "quasi reato" possono essere oggetto soltanto di una valutazione contenuta in una sentenza (artt. 202, 203 cod. pen.) emessa a seguito di contraddittorio tra le parti e assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2260 del 26 marzo 2014)

3Cass. pen. n. 267/2004

La revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza, giacché l'abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, a sua volta presupposto della misura di sicurezza, e la relativa valutazione va effettuata, in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Ne consegue che, poiché nel concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest'ultima si applica dopo l'esecuzione o l'estinzione della prima, il «lontano fine pena» costituisce di diritto condizione ostativa ad un riesame anticipato della permanenza o meno dell'abitualità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 267 del 8 gennaio 2004)

4Cass. pen. n. 4077/1995

La sentenza non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità, e l'applicabilità ex officio persino dopo la sentenza nei casi indicati dall'art. 205 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4077 del 21 settembre 1995)

5Cass. pen. n. 4823/1993

Le misure di sicurezza debbono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa (art. 205 comma primo c.p.) salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 del comma secondo dell'articolo citato) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti quasi reati (art. 115 c.p.); ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità che il reato o il quasi reato manifesta possono essere oggetto di una valutazione complessa ed immediata solo attraverso una sentenza (artt. 202, 203 c.p.). Tale sistema non è stato in alcun modo innovato dall'art. 679 c.p.p., il quale non ha inciso sulla normativa relativa alla competenza ad ordinare la misura di sicurezza. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, la S.C. ha ritenuto che l'applicazione della misura della libertà vigilata è riservata al tribunale e non al giudice di sorveglianza, in quanto solo il primo può disporla essendo a ciò autorizzato per un fatto [istigazione non accolta] non preveduto dalla legge come reato [art. 229 n. 2 c.p. in relazione all'art. 115 stesso codice]).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4823 del 14 gennaio 1993)