Articolo 206 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Dispositivo
Durante l'istruzione o il giudizio [c.p.p. [286], [312], [313], [679], può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia (1).
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa (2).
Note
(1) La norma qui prevede l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, limitandola a quelle detentive di natura custodiale-terapeutica ed a determinate categorie di soggetti. A proposito si ricordi che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale comma nella parte in cui prevede, anche per i minori, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324.
(2) Nel 2004, con sentenza 29 novembre 2004, n. 367, la Corte Costituzionale ha pronunciato un'ulteriore pronuncia di incostituzionalità in relazione a tale articolo. Nello specifico il comma in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 17819/2022
È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata a persona inferma di mente, in quanto il richiamo operato dall'art. 312 cod. proc. pen. all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve intendersi riferito alle sole cause di non punibilità diverse da quelle indicate nell'art. 206 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17819 del 27 gennaio 2022)
2Cass. pen. n. 50383/2019
E' legittima la misura di sicurezza della libertà vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, che ne prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all'esecuzione di tale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura di sicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 50383 del 12 novembre 2019)
3Cass. pen. n. 22122/2015
La competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 22122 del 5 novembre 2015)
4Cass. pen. n. 49497/2014
Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 49497 del 11 novembre 2014)
5Cass. pen. n. 9656/2010
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituisca la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso una casa di cura psichiatrica interna al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con altra misura di sicurezza provvisoria presso una struttura comunitaria psichiatrico-residenziale da individuarsi a cura del locale centro di salute mentale, poiché è precluso al giudice applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge, pena la violazione del principio di legalità, di cui all'art. 25, comma terzo, Cost., che sottende una stretta riserva di legge.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9656 del 8 gennaio 2010) Corte cost. n. 324/1998È costituzionalmente illegittimo l'art. 206, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.(Corte costituzionale, sentenza n. 324 del 24 luglio 1998)
6Cass. pen. n. 1730/1995
A norma dell'art. 313, comma 3, c.p.p., il rimedio esperibile avverso la provvisoria esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia disposta ai sensi dell'art. 206 c.p., è quello previsto in materia di custodia cautelare, vale a dire l'appello ex art. 310 c.p.p. innanzi al tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1730 del 21 febbraio 1995)