Articolo 212 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

Dispositivo

Note

(1) Il riferimento aimanicomi giudiziarideve leggersi ora come ospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

(2) Imanicomi comuninon esistono più, in quanto sostituiti gli ospedali psichiatrici civili, secondo quanto disposto dagli articoli 100, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (in quanto abrogato, il riferimento è ora all'art. 113, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e 11, comma 1, l. 13 maggio 1978, n. 180.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 37034/2019

2Cass. pen. n. 49349/2009

3Cass. pen. n. 3034/1980