Articolo 213 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

Dispositivo

Note

(1) La riforma dell'ordinamento penitenziario, avvenuta con legge 26 luglio 1975, n. 354, ha abolito il termine "stabilimenti". Ora, come prevedono gli articoli 59 e 61 del medesimo testo di legge, si parla di istituti, anche in riferimento ai luoghi in cui si procede all'esecuzione di misure di sicurezza detentive.

(2) Imanicomi comuninon esistono più, in quanto sostituiti gli ospedali psichiatrici civili, secondo quanto disposto dagli articoli 100, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (in quanto abrogato, il riferimento è ora all'art. 113, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e 11, comma 1, l. 13 maggio 1978, n. 180.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 9477/2003