Articolo 215 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Specie

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che qualora il fatto criminoso sia commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione, si aggiunge una misura di sicurezza detentiva alle pene già previste agli articoli.336,338,353,378,379,416,416 bis,424,435,575,605,610,611,612,629,630,632,633,634,635,636,637,638,696,697,698,699. , secondo quanto previsto dall'art. 7, l. 31 maggio 1965, n. 57, come poi sostituito dall'art. 18, l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Il precedente riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora comeospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

(3) In merito si ricordi come parte della dottrina sia dubbiosa a proposito del potere discrezionale riconosciuto al giudice. Si tratterebbe di un potere eccessivo, dal momento che non vi sono criteri legislativi in grado di limitarlo.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 27928/2022

2Cass. pen. n. 21368/2019

3Cass. pen. n. 4520/1995

4Cass. pen. n. 3999/1992

5Cass. pen. n. 686/1990