Articolo 215 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Specie
Dispositivo
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive (1):
Sono misure di sicurezza non detentive [212] 4]:
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (3).
Note
(1) Si ricordi che qualora il fatto criminoso sia commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione, si aggiunge una misura di sicurezza detentiva alle pene già previste agli articoli.336,338,353,378,379,416,416 bis,424,435,575,605,610,611,612,629,630,632,633,634,635,636,637,638,696,697,698,699. , secondo quanto previsto dall'art. 7, l. 31 maggio 1965, n. 57, come poi sostituito dall'art. 18, l. 13 settembre 1982, n. 646.
(2) Il precedente riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora comeospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
(3) In merito si ricordi come parte della dottrina sia dubbiosa a proposito del potere discrezionale riconosciuto al giudice. Si tratterebbe di un potere eccessivo, dal momento che non vi sono criteri legislativi in grado di limitarlo.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 27928/2022
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, applichi la misura di sicurezza personale prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'imputato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27928 del 30 marzo 2022)
2Cass. pen. n. 21368/2019
Nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 21368 del 26 settembre 2019)
3Cass. pen. n. 4520/1995
Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio dell'esecuzione nei confronti delle persone malate di Aids sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell'esecuzione della misura stessa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4520 del 23 novembre 1995)
4Cass. pen. n. 3999/1992
La censura mossa dal condannato per non essere stata applicata, prima della sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro, la cauzione di buona condotta in aggiunta alla libertà vigilata, è destituita di fondamento poiché rientra nella discrezionalità del magistrato di sorveglianza la scelta della misura, rapportandola alla gravità della violazione commessa, sicché egli può addivenire alla sostituzione suddetta direttamente, anche senza prima applicare la cauzione, ove ritenga che la trasgressione realizzata dal libero vigilato sia di tale entità da evidenziare una pericolosità sociale paralizzabile solo con la misura di sicurezza detentiva.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3999 del 23 novembre 1992)
5Cass. pen. n. 686/1990
Nessuna delle misure di sicurezza tra quelle indicate tassativamente dagli artt. 215 e 236 c.p., in relazione all'art. 199 stesso codice, può essere applicata al colpevole che sia stato prosciolto per una causa diversa da quelle previste espressamente dagli artt. 49 (reato impossibile), 115 (istigazione ed accordo a commettere un delitto), 222 (reato commesso da persona non imputabile per infermità mentale e situazioni a questa equiparate), 224 (reato commesso da minore degli anni quattordici) c.p., in quanto presupposto indefettibile delle misure di sicurezza — compresa quella della libertà vigilata che ha carattere generale — prevedute dal codice penale è l'esistenza di una sentenza di condanna (salvo il disposto dell'art. 205 comma secondo in relazione all'art. 109 c.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 686 del 17 maggio 1990)