Articolo 214 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Dispositivo

Note

(1) L'inosservanza volontaria da parte del soggetto delle misure di sicurezza detentive ha conseguenze particolarmente rigorose, in quanto si realizza un'interruzione dell'esecuzionedella misura: ciò significa che, una volta ripresa l'esecuzione, il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere ex novo, e non si tiene conto del periodo di internamento già trascorso, previo sempre accertamento della pericolosità del reo.

(2) Il precedente riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora comeospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1410/1986