Articolo 219 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Dispositivo

Note

(1) Si deve in proposito puntualizzare che il concetto diinfermitàcui fa riferimento il comma in esame, essendo un'infermità psichica, è da considerarsi meno esteso di quello di cui all'articolo89, il quale comprende tanto la malattia mentale vera e propria quanto la malattia fisica, se in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere.

(2) La pena di morte è stata eliminata dal nostro ordinamento e sostituita con la pena dell'ergastolo (v.17).

(3) La norma in esame è stata destinataria di tre pronunce diincostituzionalità. Nel 1983, con sentenza 15 luglio 1983, n. 249, sono stati infatti dichiarati illegittimi i primi due commi. Nello specifico, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza. Mentre il secondo comma di tale articolo è stato colpito dalla sentenza di incostituzionalità nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo della applicazione della misura di sicurezza.Infine, pochi anni dopo, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, anche il terzo comma è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 33804/2025

2Cass. pen. n. 31208/2020

3Cass. pen. n. 23797/2020

4Cass. pen. n. 34203/2016

5Cass. pen. n. 9477/2003

6Cass. pen. n. 13741/1999

7Cass. pen. n. 365/1971

8Cass. pen. n. 1590/1969