Articolo 220 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Esecuzione dell'ordine di ricovero
Dispositivo
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale (1).
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente (2).
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.
Note
(1) Si tratta comunque di un provvedimento di natura eccezionale e sempre subordinato alla necessaria indicazione specifica dei motivi della anticipazione.
(2) Secondo la dottrina maggioritaria tale comma ha perso di significato, successivamente all'abolizione delle ipotesi di presunzione di pericolosità (v.204), che quindi deve essere sempre valutata ai fini dell'internamento e del suo perdurare.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 992/1968
La disposizione dell'art. 220 c.p. non deroga a quella contenuta nell'art. 210 stesso codice. Infatti, mentre tale norma fa parte delle disposizioni di carattere generale relative a tutte le misure di sicurezza personali, stabilendo gli effetti che hanno su di esse l'estinzione del reato e l'estinzione della pena, l'art. 220 c.p. fa parte delle disposizioni speciali e detta norme di mera esecuzione relative alla misura di sicurezza di cui trattasi; norme le quali vanno, quindi, applicate sul presupposto di principio della norma dell'art. 210 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 992 del 10 giugno 1968)
2Cass. pen. n. 331/1966
Secondo il sistema stabilito dal legislatore nell'art. 220 c.p. in caso di concorso della pena e della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, la regola è che l'esecuzione della misura di sicurezza segue l'esecuzione della pena. Soltanto in via di eccezione, il giudice, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato, può dare la precedenza al ricovero in casa di cura. Discende da ciò innanzi tutto che l'obbligo della motivazione sussiste soltanto quando il giudice, allontanandosi dalla regola, intenda adottare il sistema eccezionale, e poi che, comunque, la valutazione fatta dal giudice circa l'opportunità o meno che il ricovero in una casa di cura e di custodia venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena detentiva, essendo in relazione all'esercizio di una facoltà della legge attribuita al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di cassazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 331 del 28 febbraio 1966)