Articolo 227 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Riformatori speciali

Dispositivo

Note

(1) Tale disposizione si scontra, risultando quindi incompatibile, con quanto disposto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 sia all'articolo 36, comma secondo, che prevede che la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario sia eseguita mediante collocamento in comunità, sia all'articolo 37, che richiede sempre la valutazione della pericolosità sociale del soggetto.