Articolo 228 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Libertà vigilata

Dispositivo

Note

(1) Tali prescrizioni sono lasciate alla discrezionalità del giudice che può poi anche modificarle o limitarle. Più frequentemente si ravvisano l'obbligo di un lavoro stabile, il divieto di rientrare in casa dopo una certa ora, il divieto di uscire di casa prima di una certa ora al mattino, il divieto di tenere armi o altri strumenti atti ad offendere, il divieto di frequentare riunioni o manifestazioni senza l'autorizzazione di P.S., l'obbligo di presentarsi al giudice di sorveglianza se ne faccia richiesta e il divieto di accompagnarsi a pregiudicati. Tali prescrizioni devono poi essere contenute in una "carta precettiva" che la persona in stato di libertà vigilata deve portare sempre con sé.

(2) Non basta la scadenza del termine minimo per determinare la fine del regime di libertà vigilata, occorrendo un esplicito provvedimento di revoca che richiede un preventivo esame che accerti che non sussista più pericolosità sociale.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. pen. n. 10424/2024

2Cass. pen. n. 10777/2024

3Cass. pen. n. 35224/2020

4Cass. pen. n. 51660/2018

5Cass. pen. n. 14260/2016

6Cass. pen. n. 33904/2015

7Cass. pen. n. 41460/2013

8Cass. pen. n. 47524/2008

9Cass. pen. n. 39498/2007

10Cass. pen. n. 23973/2005

11Cass. pen. n. 27423/2005

12Cass. pen. n. 17019/2003

13Cass. pen. n. 4600/2003

14Cass. pen. n. 4063/2000

15Cass. pen. n. 7316/2000

16Cass. pen. n. 390/1996

17Cass. pen. n. 2147/1994

18Cass. pen. n. 1449/1993