Articolo 230 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
Dispositivo
La libertà vigilata è sempre ordinata (1):
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta (4).
Note
(1) La norma in esame disciplina la cosiddettalibertà vigilata obbligatoria. Ciò significa che, nei casi previsti, il giudice è tenuto ad applicare tale misura di sicurezza, però sempre previo accertamento della pericolosità del reo, quale condizione imprescindibile, successivamente all'abolizione nell'ordinamento penale italiano della presunzione assoluta di pericolosità sociale (legge 10 ottobre 1986, n.663).
(2) La misura deve essere eseguita dopo aver scontato la pena e a condizione che sussista ancora la pericolosità sociale.
(3) Qualora vi sia anche la liberazione condizionale, la libertà vigilata assume dei connotati particolare rispetto agli altri casi, in quanto manca la determinazione della sua durata minima, nonché la possibilità di proroga. Di conseguenza, la sua durata corrisponde alla residua pena da scontare.
(4) Si ricordi che l'art. 211 prevede la possibilità di applicazione congiunta di misure di sicurezza detentive e non detentive,in quanto entrambe sono sottoposte ad un vaglio della pericolosità sociale del reo.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 4302/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4302 del 15 dicembre 2023)
2Cass. pen. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 32569 del 16 giugno 2023)
3Cass. pen. n. 867/1992
L'applicazione del condono di due anni sulla maggior pena inflitta, effettuata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, non incide sulla quantità della pena prevista dall'art. 230 c.p. per farsi luogo alla libertà vigilata e ciò sia perché, in generale, l'applicazione dell'indulto non si riflette (salve le ipotesi di cui all'art. 210 c.p. in caso di totale estinzione della pena) sull'applicabilità delle misure di sicurezza e sulle questioni ad essa inerenti, sia perché in particolare, il condono di che trattasi è revocabile ai sensi dell'art. 4 del citato decreto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 867 del 29 gennaio 1992)
4Cass. pen. n. 10527/1988
Il giudice di cognizione, quando è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni, può, previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, irrogargli la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata anche superiore a quella minima di tre anni prevista dalla legge. Decorso però il detto termine minimo il magistrato di sorveglianza, ove la pericolosità sia cessata, è funzionalmente competente a revocare la misura di sicurezza prima della scadenza del maggior termine per essa fissato dal giudice di cognizione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10527 del 26 ottobre 1988)
5Cass. pen. n. 2177/1987
La liberazione condizionale, così come disciplinata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 304 del 1982, è istituto che presenta caratteristiche eccezionali rispetto alle disposizioni corrispondenti (artt. 176 e 177 c.p.) della legge ordinaria, essendo espressamente regolamentato per quanto attiene sia alle condizioni di ammissione al beneficio sia alle cause di revoca, sia alla competenza per la concessione. Pertanto in caso di liberazione condizionale prevista dalla legge n. 304, più sopra indicata, non può essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, secondo il disposto dell'art. 230, primo comma n. 2 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2177 del 3 luglio 1987)