Articolo 232 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

Dispositivo

La persona di età minore o in stato d'infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia (1).

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Note

(1) L'articolo 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.468 prevede che debba considerarsi tra le ipotesi del rinvio al riformatorio o alla casa di cura anche la commissione di delitti particolarmente gravi.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 10777/2024

In tema di libertà vigilata, è legittimo il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, oltre a imporre nei confronti di un soggetto incapace di intendere e volere l'obbligo di una determinata terapia, ne stabilisca le modalità pratiche di assunzione. (Fattispecie relativa a provvedimento che, a causa della riottosità del soggetto ad assumere la terapia farmacologica per via orale, ne imponeva la somministrazione per via iniettiva).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10777 del 3 dicembre 2024)

2Cass. pen. n. 34091/2011

La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, essendo inapplicabile a tale ipotesi la disposizione di cui all'art. 232, comma terzo, cod. pen., esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.(Cassazione penale,Sez. Unite, ordinanza n. 34091 del 28 aprile 2011)