Articolo 233 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

Dispositivo

Note

(1) Il divieto di soggiorno è una misura di sicurezza non detentiva che il giudice può facoltativamente applicare, in relazione ad un determinato luogo, fermo resta dunque che il soggetto potrà scegliere liberamente la propria dimora o residenza in qualsiasi altro luogo. Tale divieto poi riguarda il soggiorno, la dimore e la residenza, intesi quindi come il permanere in un dato luogo, di conseguenza rimane comunque lecito il transitarvi.

(2) Non deve essere confusa tale misura con quelle di prevenzioneante delictumprevista dall'articoloart. 283 del c.p.p.e dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423.