Articolo 236 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Specie: regole generali

Dispositivo

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli [199], [200], prima parte, [201], prima parte, [205], prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo [200] e quelle dell'articolo [210].

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli [202], [203], [204], prima parte, e [207] (1).

Note

(1) Si tratta di particolari misure di sicurezza che si caratterizzano in quanto vanno ad incidere sul patrimonio del reo. Per certi versi presentano delle caratteristiche che le accomunano alle misure personali e che rimandano per lo più alla disciplina di carattere generale (v.199 ss). Tuttavia tale vicinanza si coglie per lo più in relazione alla cauzione di buona condotta che alla confisca.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 21491/2015

La confisca di prevenzione patrimoniale può essere disposta solo se prevista, per i fatti per cui si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, ossia al momento della decisione emessa in primo grado, mentre non può farsi riferimento alla disciplina successivamente introdotta e vigente al tempo in cui la misura deve eseguirsi, poiché il principio di retroattività opera, in relazione a tale istituto, per effetto di quanto previsto dall'art. 236, secondo comma, cod. pen., nei limiti previsti dal solo primo comma dell'art. 200 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21491 del 16 febbraio 2015)

2Cass. pen. n. 2617/1990

Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2617 del 23 febbraio 1990)