Articolo 235 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato

Dispositivo

(1)Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge [312], quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (2).

[Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.] (3)

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Note

(1) L'articolo in esame ha assunto l'attuale configurazione in virtù dell'intervento operato dall’articolo 1, comma 1, lett. a), del d.l.23 maggio 2008, n. 92, convertito poi in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Viene qui disciplinata una misura di sicurezza obbligatoria ad efficacia immediata, riguardante i soggetti stranieri, tra cui sono compresi gli apolidi residenti nello Stato, quelli che godono delle garanzie dei cittadini italiani e lo straniero che gode del diritto d'asilo. Oltre ai presupposti definiti dal comma in esame, si ricordi che l'espulsione è sempre e comunque sottoposta al vaglio della pericolosità sociale.

(3) Il comma secondo è stato abrogato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 46801/2024

In tema di misure di sicurezza, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, può sostituire d'ufficio l'originaria misura, laddove ritenuta eccessivamente gravosa, con quella della libertà vigilata, operando una valutazione "in bonam partem" della pericolosità sociale del soggetto, in ossequio ai canoni di adeguatezza e di proporzionalità delle misure di sicurezza personale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46801 del 7 novembre 2024)

2Cass. pen. n. 29586/2021

La concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29586 del 28 maggio 2021)

3Cass. pen. n. 19155/2021

Non è affetta dal vizio di contraddittorietà della motivazione la sentenza di condanna che disponga l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in tal modo attestandone la pericolosità sociale, nonostante l'intervenuta revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora per il venir meno del pericolo di reiterazione del reato, in considerazione della differente natura e finalità dei due istituti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19155 del 15 aprile 2021)

4Cass. pen. n. 16400/2021

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16400 del 17 febbraio 2021)

5Cass. pen. n. 23399/2020

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 cod. pen. nei confronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadino dell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza è tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cui l'ordinamento europeo subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadino dell'Unione o del familiare "qualificato" (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepita nell'ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23399 del 14 luglio 2020)

6Cass. pen. n. 23826/2020

In tema di esecuzione della misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolarità, versi nell'impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23826 del 26 giugno 2020)

7Cass. pen. n. 23101/2020

In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen..(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23101 del 18 maggio 2020)

8Cass. pen. n. 14704/2020

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14704 del 22 aprile 2020)

9Cass. pen. n. 18901/2019

L'espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero o l'allontanamento di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, di cui all'art. 235, primo comma, cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale facoltativa la cui mancata applicazione non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18901 del 6 maggio 2019)

10Cass. pen. n. 44188/2013

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni - prevista dall'art. 235 c.p., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 - costituisce una misura di sicurezza personale e, in quanto tale, opera in riferimento anche ai fatti criminosi commessi prima della novella, discendendo l'applicazione dall'attualità della pericolosità.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44188 del 29 ottobre 2013)

11Cass. pen. n. 28614/2009

La misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta pur in caso di sentenza di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28614 del 13 luglio 2009)