Articolo 518 duodecies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Dispositivo
(1)Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 (2).
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 12518/2025
In tema di sequestro probatorio, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", è tenuto a verificare, ove sia stato contestato un reato in forma tentata, oltre all'astratta configurabilità dello stesso, anche l'univocità e l'idoneità degli atti posti in essere, rilevabili, con giudizio "ex ante", dalla condotta dell'agente e dalle modalità dell'azione, incidendo tali requisiti sulla ragionevole ipotizzabilità, in concreto, del reato stesso, senza che possa farsi riferimento, a tal fine, a meri propositi interni, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione reiettiva della richiesta di riesame, proposta avverso il decreto di sequestro di gessetti, colla e un foglio di cartone, ritenuto materiale "potenzialmente idoneo a deturpare, deteriorare, imbrattare beni culturali" e disposto per il delitto di cui agli artt. 56 e 518-duodecies cod. pen. nei confronti di una presunta attivista del movimento "Ultima generazione", fermata all'ingresso di un museo, senza aver posto in essere alcuna attività, neanche verbalmente rivendicativa).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12518 del 13 febbraio 2025)
2Cass. pen. n. 16096/2025
In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione a giudizio. (Rigetta, Corte Appello Napoli, 04/04/2024)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16096 del 16 gennaio 2025)
3Cass. pen. n. 39603/2024
Sussiste continuità normativa tra il delitto di danneggiamento aggravato di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, il delitto autonomo di danneggiamento, avente ad oggetto i medesimi beni, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e il delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, di cui all'art. 518-duodecies, comma primo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, ricorrendo un fenomeno di "abrogatio sine abolitione", fatta eccezione che per l'ipotesi della procurata inservibilità di beni culturali, costituente fattispecie delittuosa del tutto nuova.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39603 del 3 ottobre 2024)
4Cass. pen. n. 51260/2023
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51260 del 16 novembre 2023)