Articolo 518 duodevicies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Confisca
Dispositivo
(1)Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo [518], che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo [666] del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 9101/2023
In tema di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico, archeologico o artistico, la confisca prevista dall’art. 174, comma 3, d.lg. n. 42/2004, data la sua natura di misura recuperatoria di carattere amministrativo, deve essere disposta obbligatoriamente, anche nell’ipotesi di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione o di sentenza di proscioglimento o non punibilità, salvo il caso di beni appartenenti a persona estranea al reato che sia in grado di dimostrare il proprio affidamento incolpevole generato dall’apparenza sulla provenienza lecita dei beni.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9101 del 24 gennaio 2023)