Articolo 252 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Frode in forniture in tempo di guerra

Dispositivo

Note

(1) La fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi speciale rispetto alla frode in pubbliche forniture di cui all'art. 356, dalla quale si differenzia in quanto viene commessa in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente della stessa.

(2) La struttura del reato ricalca quella dell'inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (v.251), con la differenza che qui vi è il riferimento alla frode, intesa come qualsiasi malizia, espediente, artificio o raggiro con cui l'obbligato si sottrae all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, è sempre richiesto il dolo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 47224/2013